C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/03/2018 – Delibera – Reclamo società A.C. BESNATESE Camp. Promozione Gir. A Gara del 11.02.2018 tra A.C. Besnatese / G.S. Castanese C.U. n. 37 del CRL datato 15.02.2018.

Reclamo società A.C. BESNATESE  Camp. Promozione Gir. A

Gara del 11.02.2018 tra A.C. Besnatese / G.S. Castanese

C.U. n. 37 del CRL  datato 15.02.2018.

 

La società A.C. BESNATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato il calciatore CINOTTI Mattia per 4 gare, sostenendo che la predetta squalifica sarebbe eccessiva, chiedendone una riduzione.

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva.

Dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che il CINOTTI dopo essere stato espulso bestemmiava e rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Appare altresì comprovato che il medesimo giocatore, rifiutandosi di rientrare nello spogliatoio, attendeva il termine della gara, per rientrare sul terreno di gioco e rivolgere frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dei giocatori avversari.

La gravità dei comportamenti di cui sopra non giustifica una mitigazione delle sanzioni comminate dal GS in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte.

Tanto premesso,

RIGETTA

il reclamo proposto e conferma la squalifica comminata da GS, disponendo l’addebito della relativa tassa.

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