C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08/03/2018 – Delibera – Reclamo società A.S.D. SPERANZA AGRATE Camp. Promozione Gir. B Gara del 18.02.2018 tra Menaggio / A.S.D. Speranza Agrate C.U. n. 38 del CRL datato 22.02.2018.

Reclamo società A.S.D. SPERANZA AGRATE   Camp. Promozione Gir. B

Gara del 18.02.2018 tra Menaggio  / A.S.D. Speranza Agrate

C.U. n. 38 del CRL datato 22.02.2018.

 

La società A.S.D. SPERANZA AGRATE ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo con le quali venivano squalificati per tre gare i calciatori PRISCO Cristian e ROSSI Luca per atti di violenza nei confronti di avversari e veniva comminata una ammenda di € 110,00 per rissa tra i propri tesserati ed i tesserati della società Menaggio,  sostenendo che le sanzioni inflitte erano spropositate in relazione a quanto accaduto e soprattutto in relazione al comportamento violento e provocatorio tenuto dai tesserati del Menaggio che avrebbero scatenato la reazione dei calciatori PRISCO e ROSSI e dei sostenitori della SPERANZA AGRATE

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva.

Da una ricostruzione puntuale di tutti gli elementi acquisiti, con particolare riferimento al rapporto arbitrale ed ai successivi chiarimenti richiesti allo stesso Direttore di Gara e con riguardo all'audizione dei dirigenti della SPERANZA AGRATE, si può certamente affermare che i tesserati del MENAGGIO, calciatori e sostenitori, con il loro comportamento sono stati i promotori della rissa ed hanno provocato la reazione dei tesserati della SPERANZA AGRATE.

Tutto quanto premesso, però, non può giustificare gli atti di violenza compiuti dai calciatori PRISCO Cristian e ROSSI Luca ai quali vengono confermate le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado, mentre merita di essere rivisto l'ammontare dell'ammenda comminata alla ASD SPERANZA AGRATE.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello,

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo proposto e per effetto riduce l'ammenda ad € 50,00, disponendo l’accredito della relativa tassa, se versata.

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