C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08/03/2018 – Delibera – Reclamo società POL. VICTOR Camp. Giovanissimi Prov. Gir. A Gara del 20.02.2018 tra Victor / Carcor C.U. n. 29 della Delegazione di Legnano datato 22.02.2018
- società POL. VICTOR Camp. Giovanissimi Prov. Gir. A
- del 20.02.2018 tra Victor / Carcor
C.U. n. 29 della Delegazione di Legnano datato 22.02.2018
La società POL. VICTOR ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore CONSTANTIN ADI Giuseppe per quattro gare, sostenendo che la squalifica è ingiusta in quanto il calciatore non ha commesso alcun atto violento nei confronti del portiere della squadra avversaria, essendosi solamente verificato un diverbio tra i due.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.
Il reclamo può trovare parziale accoglimento in quanto il comportamento tenuto dal calciatore CONSTANTIN commesso nei confronti di un calciatore avversario, spinta con le mani facendolo cadere a terra, avvenuta in seguito ad un diverbio tra i due, non può considerarsi violento, bensì solamente antisportivo.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica comminata al calciatore CONSTANTIN ADI Giuseppe a tre gare e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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