C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2018 – Delibera – Reclamo società ASD GSO S. LUIGI POGLIANO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 25.02.2018 tra S. Luigi Pogliano / Victor C.U. n. 30 della Delegazione di Legnano datato 01/03/2018

Reclamo società ASD GSO S. LUIGI POGLIANO Camp. 3° Categoria  Gir. A

Gara del 25.02.2018 tra S. Luigi Pogliano / Victor

C.U. n. 30  della Delegazione di Legnano datato 01/03/2018

La società  ASD GSO S. LUIGI POGLIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore LOMBARDI Carlo Andrea per  tre gare, sostenendo che la squalifica era  spropositata e chiedendone la riduzione ad una sola giornata in quanto il calciatore non aveva commesso alcun atto violento nei confronti dell' avversario, non gli aveva procurato dolore e dopo il gesto si era anche scusato.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto il comportamento tenuto dal calciatore LOMBARDI Carlo Andrea commesso nei confronti di un giocatore avversario,consistente in un gesto di reazione nel corso del quale lo afferrava al collo, durante uno scontro di gioco costituisce  condotta violenta e punibile con la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto, la decisione va confermata e per questi motivi

RESPINGE

il ricorso della Società ASD GSO S. Luigi Pogliano, conferma la squalifica comminata dal G.S. e dispone l'addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it