C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2018 – Delibera – Reclamo società CDA VILLAPIZZONE Camp. 2° Categoria Gir. S Gara del 25.02.2018 tra Villapizzone / Muggiano C.U. n. 30 della delegazione di Milano datato 01.03.2018

Reclamo società  CDA VILLAPIZZONE  Camp. 2° Categoria  Gir. S

Gara del  25.02.2018 tra Villapizzone / Muggiano

C.U. n. 30 della delegazione di  Milano  datato 01.03.2018

 

La società CDA VILLAPIZZONE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato il calciatore, ALBITAR Fadi, sino al 12.4.2018, lamentando che il calciatore non ha tenuto un comportamento violento nei confronti dell'arbitro.

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto si deve ritenere equa e congrua la squalifica comminata dal GS al calciatore, ALBITAR Fadi, il quale ha spinto volontariamente da tergo l'arbitro con le mani con forza tale da farlo quasi cadere.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it