C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2018 – Delibera – Reclamo società CISTELLUM 2016 Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 18.02.2018 tra Cistellum 2016 / Buscate C.U. n. 29 della Delegazione di Legnano datato 22.02.2018

Reclamo società CISTELLUM 2016   Camp.  3° Categoria Gir. B

Gara del 18.02.2018 tra Cistellum 2016 / Buscate

C.U. n. 29 della Delegazione di Legnano datato 22.02.2018

La società ASD CISTELLUM 2016 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica per 5 gare a carico dei giocatori CATTANEO Giuseppe e CAON Nicolò, perché successivamente all’espulsione dal terreno di gioco, al termine della gara, rientravano in campo, il primo per tentare di colpire un avversario il secondo, invece colpendo un altro avversario, con un calcio. Sostiene la reclamante che i fatti avvenuti durante la partita che hanno portato alle espulsioni, non si sarebbero svolti come indicato dall’arbitro e che i calciatori non sarebbero rientrati in campo, al termine della partita. Chiedevano pertanto l’annullamento delle sanzioni comminate, la loro riduzione ovvero, in subordine, la conferma.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuta la regolarità di presentazione del reclamo, osserva.

Nel rapporto del direttore di gara, si evince che i giocatori sono stati espulsi per doppia ammonizione per falli commessi durante l’azione di gioco. Successivamente, al termine della gara, l’arbitro, nel supplemento di rapporto, indica che il sig. CAON è rientrato in campo, ha tirato un calcio violento ad un giocatore avversario. Il sig. CATTANEO, invece, si legge, che, al termine della partita  si trovava nella zona spogliatoi e si “scagliava” avverso un giocatore avversario.

Della condotta tenuta dai predetti calciatori, al termine della gara, il reclamo presentato nulla indica, limitandosi la società ad affermare che i giocatori non sarebbero rientrati in campo.

Risulta, infatti, pacifico che la sanzione comminata dal Giudice di Prime cure è stata comminata nella misura di 5 gare, a causa dei fatti avvenuti al termine della partita e non certo per le azioni di gioco avvenute durante la stessa. Peraltro, l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato quanto indicato, nel proprio rapporto.

La Corte, considerato che il rapporto di gara è fonte primaria e privilegiata di prova, nell’ambito delle proprie competenze rileva tuttavia che ciò che differenzia il comportamento, di certo qualificabile come aggressivo nei confronti degli avversari, dei giocatori CATTANEO e CAON è che, mentre l’arbitro indica che il CAON rientrava nel terreno di gioco per colpire l’avversario con un calcio, il CATTANEO rimaneva nella zona spogliatoi e si “scagliava” verso l’avversario, senza tuttavia colpirlo, ovvero il direttore di gara nulla indica in merito. Attraverso tale valutazione, pertanto, la sanzione comminata ai giocatori deve essere diversificata.

Alla luce di queste brevi considerazioni, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento.

Tuttavia, questa Corte ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione a carico del sig. CATTANEO.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

La sanzione del sig. CATTANEO Giuseppe a 4 gare, conferma il resto.

Dispone l’accredito della relativa tassa.

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