C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2018 – Delibera – Reclamo società SUPREMA ODB Camp. 2° Categoria Gir, Q Gara del 19.02.2018 tra Real Cinisello / Suprema ODB C.U. n. 29 della Delegazione di Milano datato 22.02.2018

Reclamo società SUPREMA ODB Camp. 2° Categoria  Gir, Q

Gara del 19.02.2018 tra Real Cinisello / Suprema ODB

C.U. n. 29 della Delegazione di Milano datato 22.02.2018

La società SUPREMA ODB ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 10 aprile 2018 a carico del calciatore Simone INZAGHI, per offese all’arbitro e per aver appoggiato il petto a quello del Direttore di gara facendolo indietreggiare, e per aver tenuto un comportamento aggressivo nei confronti dell’arbitro. Sostiene la reclamante che il giocatore non avrebbe posto in essere tale atteggiamento, avendo solo chiesto spiegazioni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritenuta la regolarità del reclamo, rileva che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Dal referto di gara emerge chiaramente la responsabilità del giocatore nell’accadimento dei fatti, l’atteggiamento mantenuto dal sig. INZAGHI è da considerarsi aggressivo e offensivo nei confronti del direttore di gara e pertanto la sanzione deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RESPINGE

il reclamo e conferma la sanzione comminata. Dispone l’addebito della tassa.

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