F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 266/CSA pubblicata il 27 Aprile 2022 – Reggiana/Vis Pesaro

Decisione n. 266/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 247/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Sebastiano Zafarana – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 247/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.C. Reggiana S.r.l.; per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, di cui al Com. Uff. n. 104/Campionati Giovanili del 25.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.04.2022, l’Avv. Andrea Galli, udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante e sentito l’Arbitro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Reggiana S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione ad essa inflitta dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC (cfr. Com. Uff. n.104/Campionati Giovanili del 25.03.2022), in relazione alla gara, non disputata, del Campionato Nazionale Under 17 di Serie C, Girone C, Reggiana – Vis Pesaro del 13.03.2022, sanzione consistente nella punizione sportiva della perdita della gara medesima con il risultato di 0 – 3. Ha osservato il Giudice Sportivo, dopo aver esaminato il referto della gara ed i relativi allegati, cui faceva seguito il ricorso presentato dalla Reggiana in cui si deduceva che la partita avrebbe potuto essere “tranquillamente disputata” e si chiedeva di “deliberare che la gara non è stata disputata per errore tecnico e quindi disporre la programmazione della partita”, che:

- visto anche il supplemento di referto trasmesso dall’Arbitro, la gara non era stata disputata in quanto prima del suo inizio la Vis Pesaro aveva consegnato al Direttore di gara una riserva scritta rappresentando che “un palo della porta era inclinato ed ammaccato e non a norma e non garantiva la sicurezza dei giocatori”;

- l’Arbitro aveva constatato la situazione prima dell’inizio della gara;

- la Reggiana aveva tentato di porvi rimedio, ma il Direttore di gara aveva deciso di non dare corso all’incontro, ritenendo che la situazione non fosse cambiata;

- con il proprio ricorso la Reggiana aveva sostenuto che “il Campo Sportivo di Masone – Reggio Emilia, ospita tutte le gare casalinghe della Prima squadra della Società Masone A.S.D., militante nel Girone D del Campionato di 1a Categoria, organizzato dal C.R. – Emilia Romagna e deduce che in ogni caso, la partita in oggetto indicata poteva tranquillamente essere disputata, atteso che i pali delle porte risultavano pienamente cementificati al terreno, non comportando, in alcun modo, pericoli all’incolumità dei giocatori in campo, ma l’Arbitro ha deciso che la gara non dovesse essere giocata”. Quindi, “eccepisce però che il Direttore di gara non ha richiesto le distinte di gara, né ha effettuato il riconoscimento dei giocatori, per cui la mancata disputa dell’incontro di calcio de quo, risulta viziata da un insanabile errore tecnico, considerato che prima dell’inizio di ogni partita e comunque anche nel caso in cui venga presentata da una delle compagini riserva scritta, l’Arbitro deve, in ogni caso, provvedere al riconoscimento dei calciatori e consegnare entrambe le distinte di gara alle Società interessate”;

- quanto all’affermazione della Reggiana secondo cui il Direttore di gara non avrebbe richiesto le distinte né effettuato il riconoscimento dei giocatori, incorrendo in un “errore tecnico”, il Giudice Sportivo ha osservato che, nel supplemento di referto, il Direttore di gara aveva confermato di aver effettuato il riconoscimento dei giocatori, circostanza non revocabile in dubbio, possedendo il referto dell’Arbitro qualifica di piena prova circa i fatti accaduti (art. 61 comma 1 CGS); inoltre l’assunto secondo cui il Direttore di gara non avrebbe richiesto le distinte di gara era smentito dalla constatazione che il referto della gara era stato trasmesso all’Ufficio del Giudice Sportivo unitamente alle distinte di gara delle due società sottoscritte dai rispettivi dirigenti accompagnatori;

- quanto al mancato svolgimento della gara, la Vis Pesaro aveva sostenuto che “un palo della porta era inclinato ed ammaccato e non a norma e non garantiva la sicurezza dei giocatori”, laddove la Reggiana aveva dedotto che “i pali delle porte risultavano pienamente cementificati al terreno e che non comportavano in alcun modo pericoli per l’incolumità delle persone”;

- nel proprio supplemento, il Direttore di gara aveva affermato che dopo aver ricevuto la riserva scritta della Vis Pesaro era “andato a constatare la situazione rendendomi conto del problema esistente”; e che la Reggiana “ha provato a rimediare posizionando un pezzo di legno dietro il palo, come da foto in allegato. Trascorso il tempo previsto da regolamento, sono andato a verificare nuovamente e ho deciso di non dare inizio alla gara. La decisione è stata dettata dall’inclinazione del palo in quanto non allineato con la linea di porta e dalla poca sicurezza. Il palo era inoltre poco stabile”;

- dunque, il Direttore di gara, il cui rapporto fa piena prova circa i fatti accaduti, aveva constatato di persona l’esistenza delle problematiche segnalate dalla Vis Pesaro;

- la Reggiana aveva tentato di porvi rimedio, senza riuscirvi (nella foto allegata al referto era riconoscibile il pezzo di legno posto dietro al palo);

- l’Arbitro, dopo aver constatato che la situazione non era mutata, aveva deciso di non dare inizio alla gara per ragioni di scarsa sicurezza per l’incolumità dei giocatori.

Pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del CGS, il Giudice Sportivo ha ritenuto la Reggiana responsabile della situazione di scarsa sicurezza innanzi descritta che aveva impedito la regolare effettuazione della gara, con la conseguente irrogazione a carico della società della sanzione della perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3. Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la A.C. Reggiana S.r.l. la quale, sostanzialmente riproponendo le medesime doglianze già rappresentate al Giudice Sportivo, osserva:

- che sul campo di gioco di Masone – Reggio Emilia disputa tutte le gare casalinghe la Prima squadra della Società MASONE A.S.D., militante nel Girone D del Campionato di Prima Categoria organizzato dal Comitato Regionale Emilia Romagna e che la partita in esame avrebbe potuto tranquillamente essere disputata, atteso che i pali delle porte risultavano pienamente cementati nel terreno;

- che in ogni caso il Direttore di Gara non avrebbe effettuato il riconoscimento dei calciatori, costituendo tale inadempimento un errore tecnico cui dovrebbe conseguire la riprogrammazione della gara de qua;

- che l’Arbitro, dopo il riconoscimento, deve provvedere a consegnare le distinte di gara alle Società interessate, cosa che nella fattispecie non sarebbe avvenuta. In via istruttoria ha chiesto di acquisire supplemento di referto arbitrale sulla circostanza del mancato riconoscimento dei calciatori indicati nelle distinte di gara, insistendo per l’accertamento dell’errore tecnico e la conseguente riprogrammazione della gara non disputata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 aprile 2022 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

È stato sentito anche l’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che la decisione assunta dal Giudice Sportivo debba essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo.

Nel caso che ci occupa, dal Referto Arbitrale emerge quanto segue: “Gara non iniziata in quanto la società Vis Pesaro alle ore 13:45 entrava nel mio spogliatoio e mi consegnava la riserva scritta in allegato. A quel punto andavo a constatare la situazione e rendendomi conto del problema esistente la Reggiana ha provato a recuperare il problema al palo ma alle 15:15 la situazione non era migliorata”.

Risulta allegata una fotografia ritraente la porta in esame da cui si evince, in particolare, che sul retro del palo di sinistra era stato apposto un pezzo di legno con evidente finalità di sostegno del palo medesimo.

Nel supplemento di referto il Direttore di Gara ha altresì riferito testualmente: “Gara non iniziata in quanto il dirigente accompagnatore Covino Fernando della squadra Vis Pesaro alle 13:45 è entrato nel mio spogliatoio e mi ha consegnato la riserva scritta in allegato.

A quel punto sono andato a constatare la situazione rendendomi conto del problema esistente. La Reggiana ha provato a rimediare posizionando un pezzo di legno dietro il palo come da foto in allegato. Alle 15:15, trascorso il tempo previsto da regolamento, sono andato a verificare nuovamente e ho deciso di non dare inizio alla gara. La decisione è stata dettata dall'inclinazione del palo in quanto non allineato con la linea di porta e dalla poca sicurezza. Il palo era inoltre poco stabile. Riconoscimento effettuato”.

Tali risultanze, costituenti, ai sensi dell’art. 61, la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, sono state confermate dall’Arbitro, il quale, sentito a chiarimenti, ha ribadito, tra l’altro, che lo stato della porta, inidonea al suo utilizzo, era esistente ben prima dell'inizio della gara, sin dalle 13:45 circa e che nonostante avesse atteso sino alle 15:15, la situazione era rimasta immutata, nonostante l'apposizione di un pezzo di legno sul retro del palo sinistro. In relazione a quanto sopra deve osservarsi che:

- ai sensi di quanto previsto dall’art.60, comma 1, delle NOIF, II giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara;

- ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.60, comma 3, L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre;

- tale ultima disposizione risulta trasfusa anche nella REGOLA 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alla decisione ufficiale n.2 sulla Impraticabilità del terreno di gioco, ove risulta che 3) L’arbitro può procedere all’accertamento dell’impraticabilità del terreno di gioco prima dell’ora fissata per l’inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l’impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall’identificazione dei calciatori delle due squadre.

Alla luce di quanto sopra:

- risulta confermato che il Direttore di gara ha ritenuto sussistente - a suo insindacabile giudizio e in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.60, comma 1, NOIF, la presenza

di una causa che ha reso impraticabile il terreno di giuoco, osservandosi, peraltro, che nel caso di specie si trattava di gara di settore giovanile (Under 17), in cui la sicurezza degli atleti assume valore assolutamente primario;

- il vizio del presunto, mancato riconoscimento da parte del Direttore di gara, paventato dalla reclamante, non assume alcun rilievo ai fini della delibazione del caso in esame, poiché risulta dirimente - ai sensi di quanto previsto dal citato art.60, comma 3, NOIF e come confermato dalla Decisione ufficiale n.2 sulla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio - la circostanza secondo cui la causa ostativa allo svolgimento della gara era ben preesistente rispetto al suo inizio ed era stata constatata ed accertata dall’Arbitro addirittura prima delle ore 14:00, senza che vi fosse posto rimedio.

Ne consegue che correttamente il Giudice Sportivo, in applicazione dell’art. 10, comma 1, CGS, ha comminato alla reclamante A.C. Reggiana S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

L’ESTENSORE                                                           IL VICE PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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