F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 267/CSA pubblicata il 27 Aprile 2022 – Aosta Calcio 511/Saint-Pierre ASD

Decisione n. 267/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 257/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Savio Picone - Componente 

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 257/CSA/2021-2022, proposto dalla società Aosta Calcio 511, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1131 del 31.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.04.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

Con atto del 07.03.2022, la società U.S. Saint-Pierre ASD proponeva ricorso al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., Divisione Calcio a 5, chiedendo che venisse comminata alla consorella SSDARL Aosta Calcio 511 la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara Aosta Calcio 511 – Saint-Pierre ASD, disputata il 05.03.2022 in Aosta e valevole per il campionato nazionale Under 19 femminile – girone A di calcio a 5.

Esponeva la ricorrente che la Aosta Calcio 511 aveva violato le disposizioni di cui ai CC.UU. n. 1 del 1.7.2021 e n. 193 del 29.10.2021 della Divisione Calcio a 5, con particolare riferimento all’obbligo di inserire in distinta un numero di calciatrici c.d. “formate” (cioè formate in Italia) almeno pari al 80%, arrotondato per eccesso, del totale, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S.. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 1131 del 31.03.2022, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, ritenuta sussistente la violazione denunziata dalla Saint-Pierre ASD, comminava alla Aosta Calcio 511 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6. Osservava il Giudice Sportivo che tale società, in base alla disposizioni invocate dalla ricorrente, avrebbe dovuto inserire in distinta almeno 9 calciatrici formate, laddove invece, previa verifica dei tabulati federali, ne risultavano indicate solo 4 (Cheli, Pierucci, Foletto e Cerri).

Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la società Aosta Calcio 511 con reclamo del 04.04.2022.

Sostiene innanzi tutto la reclamante di non aver violato alcuna norma in quanto tutte le 10 calciatrici inserite in distinta erano da considerarsi formate in Italia, perché tutte nate e residenti in Italia dalla nascita, così come documentato alla Federazione dai certificati di nascita e di residenza prodotti all’atto del tesseramento.

Osserva peraltro essa reclamante che il C.U. n. 1 stag. 2021/2022 della Divisione Calcio a 5, mentre contiene un “nota bene” riferito alla procedura che le società devono osservare per far conseguire alle proprie tesserate il titolo di “formata” in relazione ai singoli campionati ivi disciplinati, analoga previsione non contiene per il campionato Under 19 femminile, con ciò inferendone la precisa volontà della Divisione di non ritenere esteso quell’obbligo procedurale anche a tale campionato.

Pertanto, sul presupposto che la mancata esplicitazione nei tabulati federali della qualifica di “formata” relativamente alle proprie calciatrici fosse da ascrivere ad esclusiva responsabilità degli uffici federali, conclude per l’annullamento della decisione impugnata, con richiesta, in subordine di ripetizione della gara.

Il reclamo è stato quindi trattato nella riunione del 13.04.2022 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene innanzi tutto questa Corte Sportiva di non condividere l’assunto della reclamante circa la mancata previsione, nei CC.UU. n. 1 e n. 193 della Divisione Calcio a 5 a proposito del campionato Under 19 femminile, del seguente N.B. relativo all’obbligo di impiego delle calciatrici c.d. “formate”: “in tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente, tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formata seguendo la procedura all’uopo prevista”.

Tale mancanza, difatti, appare più ad addebitare ad un mero refuso, piuttosto che ad una precisa scelta della Divisione (peraltro incomprensibile, posto che proprio per le calciatrici più giovani la verifica del requisito dovrebbe essere ancora più stringente).

Neppure alcuna argomentazione di segno opposto può trarsi da tale mancanza anche nel C.U. n. 193 (riferito esclusivamente al campionato Under 19), posto che tale comunicato si limita a riprodurre la analoga disposizione già contenuta nel C.U. n. 1.

Sta di fatto che, si tratti o meno di refuso, costituisce principio di ordine generale più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che la qualifica o lo status di un calciatore vengono acquisiti solo a seguito del suo inserimento nei tabulati federali, indipendentemente cioè dalle condizioni sostanziali che lo legittimano.

“Il sistema centrale informatico AS 400 non distingue lo status della calciatrice dilettante formata in Italia da quello della calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati. Da tale punto di vista, non è corretta l’affermazione della A.S.D. M. calcio a 5 femminile, secondo cui il tabulato sarebbe in ogni tempo modificabile a cura della società interessata: viceversa, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono invece apportate dalla Lega solo previa specifica comunicazione da parte delle società stesse e previa verifica dello status attribuibile ai singoli calciatori da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, ancorchè il tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per i calciatori professionisti. Da ciò deriva che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale” (Corte sport. App., in C.u. FIGC 22 gennaio 2018, n. 077/CSA; in senso conforme, Corte sport. App., in C.u. FIGC 21 maggio 2018, n. 147/CSA; Corte sport. App., in C.u. FIGC 7 agosto 2018, n. 015/CSA; Corte sport. App., in C.u. FIGC 17 aprile 2019, n. 135/CSA).

Da ultimo, in fattispecie del tutto analoga (Corte sport. App., dec. n. 105/CSA/20212022), si è concluso che “è’ dunque evidente che le stringenti disposizioni imposte dal C.U. n. 1, lungi dall’esaurirsi in meri adempimenti di carattere formale, rispondono invece ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzate a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alla competizione”.

Ne consegue che, indipendentemente dalle previsioni del suddetto C.U. n. 1, la società Aosta Calcio 511 aveva comunque l’onere di verificare il corretto inserimento nei tabulati della qualifica di “formate” delle proprie calciatrici, prima di schierarle in occasione della gara del 05.03.2022.

Deve pertanto confermarsi la decisione assunta dal Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara a carico della società Aosta Calcio 511 per avere essa indicato in distinta solo 4 calciatrici in possesso della qualifica di formate, come risultante dai tabulati federali.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

 

IL VICE PRESIDENTE ED ESTENSORE

     Fabio Di Cagno 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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