C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/03/2018 – Delibera – Reclamo società FUTSAL TUBO ROSSO Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. A Gara del 23.02.2018 tra Athletic Brianteo / Futsal Tubo Rosso C.U. n. 39 del CRL datato 01.03.2018

Reclamo società FUTSAL TUBO ROSSO Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. A

Gara del 23.02.2018 tra Athletic Brianteo / Futsal Tubo Rosso

C.U. n. 39 del CRL datato 01.03.2018

La società FUTSAL TUBO ROSSO ha proposto reclamo avverso l'inibizione del Sig. SERVIDIO Riccardo sino al 28.03.2018 e le squalifiche del Sig. PAOLETTA Alessandro per una gara e del Sig. DIODATO Enrico per due gare (compresa la recidiva) per offese nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: i provvedimenti disciplinari impugnati dalla reclamante sono inammissibili; infatti, come recita l'art. 45 comma 3 lett. A-B  del CGS non sono impugnabili in alcuna sede.

Tanto premesso e ritenuto

                                                        DICHIARA  INAMMISSIBILE

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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