C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/03/2018 – Delibera – Reclamo società FUTSAL TUBO ROSSO Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. A Gara del 23.02.2018 tra Athletic Brianteo / Futsal Tubo Rosso C.U. n. 39 del CRL datato 01.03.2018
Reclamo società FUTSAL TUBO ROSSO Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. A
Gara del 23.02.2018 tra Athletic Brianteo / Futsal Tubo Rosso
C.U. n. 39 del CRL datato 01.03.2018
La società FUTSAL TUBO ROSSO ha proposto reclamo avverso l'inibizione del Sig. SERVIDIO Riccardo sino al 28.03.2018 e le squalifiche del Sig. PAOLETTA Alessandro per una gara e del Sig. DIODATO Enrico per due gare (compresa la recidiva) per offese nei confronti del direttore di gara.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: i provvedimenti disciplinari impugnati dalla reclamante sono inammissibili; infatti, come recita l'art. 45 comma 3 lett. A-B del CGS non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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