C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 29/03/2018 – Delibera – Reclamo società ASD ARES REDONA Camp. 2° Categoria Gir. A Gara del 11.03.2018 tra ASD Ares Redona / Almè C.U. n. 36 della Delegazione di Bergamo datato 15.03.2018
Reclamo società ASD ARES REDONA Camp. 2° Categoria Gir. A
Gara del 11.03.2018 tra ASD Ares Redona / Almè
C.U. n. 36 della Delegazione di Bergamo datato 15.03.2018
La società ASD ARES REDONA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato a carico del Sig. GALIMBERTI Claudio la squalifica per cinque gare, lamentando che la condotta non è da qualificarsi violenta, bensì di rimprovero del compagno.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.
L'arbitro sentito a chiarimenti, conferma la tesi della reclamante, ovvero che lo schiaffo rivolto al compagno, da parte del sig. GALIMBERTI, fosse un rimprovero verso lo stesso, per un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei compagni e non un atto violento.
Il tesserato si è infatti poi scusato.
Alla luce di quanto è emerso, per le ragioni indicate, il comportamento è da qualificarsi come irriguardoso e la sanzione merita di essere mitigata,
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,
RIDUCE
la sanzione comminata al sig. GALIMBERTI Claudio a due giornate e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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