C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 31/08/2017 – Delibera – Coppa Lombardia 1^ categ girone 26/A GARA: Castegnato – Cologne calcio del 27.08.2017

Coppa Lombardia 1^ categ girone 26/A GARA: Castegnato - Cologne calcio del 27.08.2017

La Società Castegnato con fax datato 10-9-16, tuttavia qui pervenuto in data 28-8-2017 ore 10,30 (ed inoltre con raccomandata in data 28-8-17, ore 10,20 uff postale di Colombare di Sirmi) ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto; Il reclamo è stato proposto ed è pervenuto entro i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 6-7-2017 Punto 3.2.5. pag. 33 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 368 del 19-6-2017 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 178/A del 19-6-2017 che dispone la :" Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti" per la stagione sportiva 2017/2018 ed in proposito tale norma stabilisce che: -gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entrole ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo.", Col reclamo la società Castegnato sostiene che la Società Cologne avrebbe fatto partecipare il calciatore ElHarmarouiIssam in posizione irregolare in quanto squalificato, pertanto chiede a carico della controparte la sanzione relativa.

Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte; Rilevato che la società Cologne non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n16 datato 15/9/2016 del CRL il calciatore citato risulta squalificato per una gara in Coppa Lombardia a seguito della recidività per seconda ammonizione (ammonizione ricevuta nella gara Fornovo - Cologne del 1-9-16); dato atto che la squalifica (che doveva essere scontata a far tempo dal giorno seguente la data di pubblicazione sul sopra citato Comunicato ufficiale, vale a dire dal giorno 16-9-16) non è stata scontata e quindi il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara.

PQM

DELIBERA

In accoglimento del reclamo come sopra proposto:

a) di comminare alla società Cologne la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società Colognel'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore della Società Cologne ElHarmarouiIssamper una ulteriore gara da scontare nella Coppa Regionale;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 27/19/2017 il dirigente accompagnatore sig. Uberti Arnaldo della società Cologne;

e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

 

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