C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 06/09/2017 – Delibera – gara del 2/ 9/2017 MANDELLO – CABIATE A.S.D.
gara del 2/ 9/2017 MANDELLO - CABIATE A.S.D.
La Società Cabiate ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto come da fax in data 3-9-2017,ore 11,14 e mail certificata data3-9-2017,ore 11,29, reclamo trasmesso a norma del CGS alla controparte.
Col reclamo sostiene la irregolarità della gara in quanto la società Mandello durante la gara stessa ha utilizzato cinque calciatori fuoriquota anziché i tre consentiti: pertanto chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della società Senago.
Dagli atti ufficiali di gara si rileva che effettivamente la società Mandello ha fatto partecipare alla gara cinque calciatori nati nell'anno 1998 infatti dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori il nº 2 Appiani Pietro nato il 8-3-1998, il nº 8 Cavalli Marcellis Samuele nato il 10-4-1998 ed al 22 º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 11 col il nº17 Ferraioli Mattia nato il 3-11-1998 i quali hanno così attivamente preso parte alla gara.
Quindi sul terreno di gioco sono stati impiegati quattro calciatori fuoriquota in violazione della disposizione vigente.
Richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº1 crl del 6 -7-17 Punto 3.2.4. A/9 lett b) pag. 25 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva2017-18, che le Società partecipanti al Campionato Juniores B hanno i seguenti obblighi:
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato Juniores Regionale "B" possono partecipare i calciatori nati dal 1°gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età;
è consentito utilizzare, sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
La società Mandello non ha fatto pervenire controdeduzioni.
P.Q.S.
DELIBERA
Di comminare a carico della società Mandello la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.