C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 13/09/2017 – Delibera – gara del 5/ 9/2017 ORATORIO VERDELLO – CALCIO ORATORIO COLOGNO

gara del 5/ 9/2017 ORATORIO VERDELLO - CALCIO ORATORIO COLOGNO

Dagli atti di gara risulta che al 34º del secondo tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Bocchino Luca nato il 23/9/2000 della società Oratorio Cologno ed al 41' del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Manzoni Steven nato il 3/5/2000 della società Oratorio Cologno.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che i calciatori citati hanno partecipato attivamente alla gara rispettivamente con i numeri 13 e 15 tuttavia alla data della gara (ai sensi dell'art.39 5º comma delle Noif) tali calciatori non risultano TESSERATI per la società in questione.

Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Oratorio Cologno la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-5, come conseguito sul campo in quanto più favorevole, giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatori non tesserati.

b) di inibire per fino al 11-10-2017 il dirigente responsabile della società Oratorio Cologno Signor Avaro Giuseppe.

c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

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