C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 21/09/2017 – Delibera – gara del 17/ 9/2017 ROVELLASCA 1910 VICTOR B. – CAMPAGNOLA DON BOSCO

gara del 17/ 9/2017 ROVELLASCA 1910 VICTOR B. - CAMPAGNOLA DON BOSCO Dagli atti di gara risulta che al 32 ' del 1º 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Spolidoro Gabriele nato il 16/5/1995 della società Campagnola.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 3 tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione in quanto svincolato.

Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Campagnola la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.

b) di inibire per fino al 18-10-2017 il dirigente responsabile della società Campagnola Signor Firmano Lorenzo

c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

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