C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 05/10/2017 – Delibera – gara del 28/ 9/2017 CLUSONE – COMUNALE ENDINE GAIANO

gara del 28/ 9/2017 CLUSONE - COMUNALE ENDINE GAIANO

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che, giunto sul terreno di giuoco, l'Arbitro effettuava sopralluogo e costatava che la visibilità delle linee del terreno di gioco non era idonea alla disputa della gara. Pertanto chiedeva che si ponesse opportuno rimedio. Per altre due volte effettuava sopralluogo ed alle ore 21,15 non ritenendo sufficiente la visibilità della tracciatura delle linee decideva di non dare inizio alla gara.

La C.A.F. richiama la decisione F.I.G.C nº 1 punto (3. della regola 1 che chiaramente attribuisce alla società ospitanti la responsabilità per il regolare allestimento del campo di gioco ed osserva: "Qualora l'Arbitro rilevi delle irregolarità del campo di giuoco, non può dare inizio alla gara, ma deve invitare la società ospitante tramite il capitano ad eliminare l'inconveniente entro un termine che, a sua discrezione, ritenga compatibile con la possibilità di portare a termine la gara. Solo alla scadenza del termine prefissato sorge la responsabilità della squadra ospitante se non avrà ottemperato alle disposizioni del direttore di gara, sia che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà, sia che si tratti d'imputabilità solo a titolo di colpa" (C.A.F. 7-maggio-1986).

Ritenuto perciò di dover applicare a carico della società Clusone la sanzione sportiva della perdita della gara perché non sono state osservate le disposizioni di cui alla regola 1 del giuoco del calcio.

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare alla società Clusone la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per i motivi su indicati

 

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