C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 05/10/2017 – Delibera – gara del 28/ 9/2017 GSO AZZANO MELLA – ATLETICO OFFLAGA

gara del 28/ 9/2017 GSO AZZANO MELLA - ATLETICO OFFLAGA

Dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata iniziate con 14 minuti di ritardo a causa di un guasto all'impianto elettrico. Tuttavia al 14º del secondo tempo nuovamente si è verificato un guasto non più risolvibile che ha reso del tutto inutilizzabile l'impianto d'illuminazione dello stadio impedendo così la regolare prosecuzione della gara.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19).

La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Azzano Mella rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Azzano Mella ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

 

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