C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 12/10/2017 – Delibera – gara del 7/10/2017 VERBANO CALCIO – FAGNANO A.S.D.

gara del 7/10/2017 VERBANO CALCIO - FAGNANO A.S.D. La società Fagnano si é presentata per la disputa della gara a margine con un numero di calciatori insufficienti per la disputa della gara ( regola 3 del giuoco del calcio ) e comunque oltre il termine di attesa di cui alla regola 7 decisioni ufficiali della FIGC.

Per tal motivo l'arbitro non ha potuto far disputare la gara.

Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Fagnano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.;

b) di comminare alla Società Fagnano la sanzione dell'ammenda pari ad  € 100,00 -1º Rinunzia - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2017/2018 pubblicate sul C.U. n. 1 del 1.07.2017.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it