C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 02/11/2017 – Delibera – gara del 21/10/2017 POZZUOLO CALCIO – ROZZANO CALCIO SRL SSD

gara del 21/10/2017 POZZUOLO CALCIO - ROZZANO CALCIO SRL SSD Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 19 del 26.10.2017 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Pozzuolo calcio.

Col reclamo, regolarmente presentato, la Società Pozzuolo sostiene che l'Arbitro della gara in oggetto avrebbe commesso un errore tecnico avendo espulso all'inizio del periodo di recupero del secondo tempo un calciatore a seguito di seconda ammonizione tuttavia sostiene che in effetti mai in precedenza tale calciatore era stato ammonito; per tal motivo ritenendo influente l'errore chiede la ripetizione della gara.

La società Rozzano non ha inviato proprie deduzioni.

Dagli atti di gara risulta che effettivamente l'Arbitro al 50º del secondo tempo ha ammonito il calciatore Del Medico Enrico della società Pozzuolo espellendolo in quanto ha ritenuto il calciatore ammonito per la seconda volta: ha così portato a termine la gara per i restanti minuti di recupero. Una volta nello spogliatoio verificando tranquillamente il proprio taccuino si rendeva conto (non essendo, come nella circostanza, assillato dai calciatori) di aver commesso un errore nel provvedere all'espulsione del calciatore Del Medico Enrico.Pertanto nel confermare sostanzialmente la versione fornita dalla reclamante sulla questione il direttore di gara ha francamente e serenamente comunicato con gli atti di gara l'errore tecnico commesso. Ritenuto influente ai fini del regolare svolgimento della gara l'errore come evidenziato dal direttore di gara.

Dato atto che come ripetutamente statuito da autorevole giurisprudenza federale in casi di errore riconosciuto dall'Arbitro l'Organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'Arbitro in una valutazione tecnica ma si limita a prendere atto dell'errore, correttamente ammesso e certificato dal direttore di gara (C.A.F. in Com. Uff. n. 25/C del 10.03.1988 - App. G.S. Avis Montepulciano);

PQM

DISPONE

a) la ripetizione della gara demandandone l'organizzazione ai competenti organi del C.R.L.

b) di accreditare la tassa reclamo, se versata.

 

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