C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 02/11/2017 – Delibera – gara del 27/10/2017 ATLETICO ARLUNO – VEDANESE

gara del 27/10/2017 ATLETICO ARLUNO - VEDANESE Dagli atti di gara risulta che al 32' del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Sudano Alessandro nato il 25/1/1979 della società Vedanese.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 2 tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione.

Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Vedanese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.

b) di inibire per fino al 29-11-2017 il dirigente responsabile della società Vedanese Signor Poretti Marco.

c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

 

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