C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – gara del 28/10/2017 CALCIO SAN PAOLO D ARGON – ORATORIO VILLONGO

gara del 28/10/2017 CALCIO SAN PAOLO D ARGON - ORATORIO VILLONGO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 21 del 2/11/2017 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società San Paolo.

Col reclamo inviato regolarmente, la citata società sostiene la irregolarità della gara in quanto la società Oratorio Villongo durante la gara stessa ha utilizzato quattro calciatori fuoriquota anziché i tre consentiti: pertanto chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della società citata.

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che effettivamente la società Oratorio Villongo ha fatto partecipare alla gara quattro calciatori nati nell'anno 1998 infatti dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori

il nº 9 Dossi Giovanni nato il 20-7-1998, il nº 10 Colosio Mattia ed dal 29 º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 4 col nº 14 Vavassori Luca nato il 16-6-1998 ed al 41 º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 10 col il nº15 Taurino Francesco nato il 14-5-1998, i quali hanno così attivamente preso parte alla gara.

Quindi sul terreno di gioco sono stati impiegati quattro calciatori fuoriquota in violazione della disposizione vigente.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2016), con C.U. nº 1 crl del 6 -7-17 Punto 3.2.4. A/9 lett b) pag. 22 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2017-18, quanto segue:

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Regionale "A" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito utilizzare, sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La società Oratorio Villongo non ha inviato deduzioni.

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare a carico della società Oratorio Villongo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Di accreditare la tassa reclamo, se versata.

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