C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – gara del 3/11/2017 ACADEMY LEGNANO CALCIO – REAL AVM CAM

gara del 3/11/2017 ACADEMY LEGNANO CALCIO - REAL AVM CAM Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 23 del 9.11.2017 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Accademy Legnano.

Col reclamo, regolarmente presentato, la citata società afferma che l'Arbitro della gara in oggetto avrebbe commesso un errore tecnico in quanto in occasione di una sostituzione il direttore di gara ammoniva per la seconda volta e di conseguenza espelleva il calciatore Borsani Marco per "...presunta irregolarità...ma anzichè far riprendere il gioco con le squadre in parità numerica...fa riprendere il gioco ...in inferiorità numerica..."; in tale circostanza "...subiamo un gol ...". Ma, sostiene la reclamante poichè la sostituzione “ ... non si è mai concretizzata ... "pertanto essendo il calciatore espulso ancora un calciatore di riserva " ... il gioco sarebbe dovuto riprendere con le squadre in parità numerica e non in inferiorità ... ". Visto che nel frangente ne scaturiva una rete a proprio sfavore, rete che ritiene determinante, chiede la ripetizione della gara.

Dato atto che la società Real AVM CAM non ha inviato controdeduzioni.

Visti gli atti ufficiali di gara, sentito l'arbitro e visto il supplemento di rapporto con il quale, confermando sostanzialmente la versione fornita dalla reclamante sul punto il direttore di gara ha ammesso di non aver erroneamente consentito, dal 31^ , del 2' tempo, (al momento di una sostituzione con espulsione del calciatore che stava per entrare) la ripresa di gioco in parità numerica ma di avere, per il restante periodo di gioco (circa due minuti),fatto disputare la gara alla società Accademy Legnano con solo quattro calciatori e che tale società nella circostanza ha subito la segnatura di una rete che ha convalidato.

Ciò in quanto in occasione della citata sostituzione il calciatore entrante era entrato prima che il compagno varcasse la linea laterale uscendo dal terreno di gioco ed in tal modo venendo ammonito per la seconda volta e quindi espulso.

Stante l'ammissione del proprio errore tecnico da parte dell'arbitro, ritenuto che tale errore ha dispiegato un'influenza decisamente ostativa alla regolarità della gara.

Vista la regola 3 del Gioco del Calcio a cinque.

Visto l'art. 17 del C.G.S..

In accoglimento del reclamo proposto.

DELIBERA

a) di disporre la ripetizione della gara Accademy Legnano - Real AVM Cam a cura del C.R.L.

b) di accreditare a favore della società Accademy Legnano la tassa reclamo, se versata.

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