C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – gara del 25/11/2017 ALDINI S.S.D.AR.L. – ISPRA CALCIO

gara del 25/11/2017 ALDINI S.S.D.AR.L. - ISPRA CALCIO Non disputata per la mancata presentazione della soc. ISPRA CALCIO nei tempi regolamentari.

Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della soc. ISPRA CALCIO nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla stessa.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione degli art. 53 co. 2 e 7 e art . 55 co. 1 delle N.O.I.F.

D E L I B E R A

a) Di assegnare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla società , ISPRA CALCIO penalizzandola altresì di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 17 co. 1-3 del C.G.S.;

b) Di comminare alla società ISPRA CALCIO la sanzione dell'ammenda di euro 103,00 (1º rinunzia) così come stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D./ S.G.S. per la stagione sportiva corrente.

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