C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 06/12/2017 – Delibera – gara del 26/11/2017 VIRTUS LOVERE CALCIO – COLOGNE CALCIO
gara del 26/11/2017 VIRTUS LOVERE CALCIO - COLOGNE CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 26 del 30.11.2017 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito del ricevimento di nota ad oggetto: "ricorso per errore arbitrale", inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 27-11-2017, ore 10,22 e corredata da file video, da parte della Società Cologne calcio.
Il reclamo è inammissibile per i seguenti motivi: - è privo di preannuncio; - non è stata allegata documentazione comprovante l'invio alla controparte di copia del reclamo; Quindi l'inosservanza delle formalità sopra richiamate come previste dagli art. 29, 38 e 46 del CGS precludono l'esame del reclamo medesimo.
Dagli atti di gara non risulta che la gara si è svolta irregolarmente. La società Virtus Lovere non ha inviato segnalazioni.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società Cologne calcio disponendo che la relativa tassa reclamo venga addebitata, se non versata;
b) di omologare la gara in oggetto come di seguito: Virtus Lovere - Cologne calcio 1-0.