C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 06/12/2017 – Delibera – gara del 30/11/2017 IL GIARDINO DANZANTE – REAL SESTO

gara del 30/11/2017 IL GIARDINO DANZANTE - REAL SESTO Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 25º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di grave situazione di tensione dovuta sia ad eccessive proteste sia a fatti di natura violenta ed offensiva che ha visto coinvolti, a vario titolo, alcuni giocatori della società Real Sesto.

Premesso che al 30º del primo tempo è stato allontanato il dirigente della società Real Sesto signor Monti Alessio per plateali proteste nei confronti del direttore di gara che poi offendeva ripetutamente dalla tribuna. Premesso inoltre che all'11º del secondo tempo è stato espulso il calciatore nº8 Enfi Luca della società Real Sesto per somma di ammonizioni e che al 21º del secondo tempo è stato espulso il calciatore nº11 Cherubini Stefano della società Real Sesto per offese al direttore di gara.

Al 23º del secondo tempo è stato espulso il calciatore nº 10 Colombelli Alex della società Real Sesto perché a gioco fermo ha cercato di colpire un avversario con un pallone lanciato violentemente all'altezza del viso.

Mentre il calciatore lasciava il terreno di giuoco il direttore di gara avvertiva un forte botto e vedeva nei pressi del calciatore un tavolo scolastico rotto e parte di intonaco a terra. A questo punto il capitano della società Real Sesto nº 7 Toniazzo Andrea raggiungeva il direttore di gara offendendolo ripetutamente ed attribuendogli la colpa per la situazione creatasi; offendeva peraltro il pubblico locale causando forte tensione.

Nel frattempo sia il dirigente della società Real Sesto signor Monti Alessio sia i due calciatori espulsi, nº8 Enfi Luca e nº11 Cherubini Stefano raggiungevano l'arbitro insultandolo ed insultando il pubblico locale ed anche persona che, qualificatasi presidente della locale società, era intervenuta al fine di riportare la calma e che per quanto in atto doveva chiamare le forze dell'ordine.

Constatata dunque la situazione di pericolosità per sé ed i presenti l'Arbitro decideva di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 25º minuto del secondo tempo. Ciò anche nonostante il successivo intervento delle forze dell'ordine.

Infine, mentre l'arbitro si trovava nei pressi della sua auto in procinto di lasciare l'impianto sportivo, il calciatore nº8 Enfi Luca della società Real Sesto lo avvicinava offendendolo ripetutamente e solo grazie all'intervento dei dirigenti locali l'arbitro poteva allontanarsi.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Real Sesto la sanzione sportiva della gara con il punteggio di 0-6 in quanto oggettivamente responsabile, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto;

b) di comminare alla Società Real Sesto la sanzione dell'ammenda pari a euro 200,00 in quanto oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati e del danno causato all'arredo ed alla struttura dell'impianto sportivo;

 c) di comminare la sanzione della inibizione fino al 31 Gennaio 2018, al dirigente della società Real Sesto signor Monti Alessio per i motivi su indicati;

d) di comminare la sanzione della squalifica per 4 gare al calciatore nº8 Enfi Luca e nº 10 Colombelli Alex della società Real Sesto per i motivi su indicati;

e) di comminare la sanzione della squalifica per 3 gare al calciatore nº11 Cherubini Stefano e nº7 Toniazzo Andrea della società Real Sesto per i motivi su indicati.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it