C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 21/12/2017 – Delibera – gara del 17/12/2017 CORSICO – PREGNANESE
gara del 17/12/2017 CORSICO - PREGNANESE GARA: Corsico - Pregnanese del 17.12.2017 Visti gli atti ufficiali di gara.
Lette le osservazioni scritte presentate dalle Società Corsico - Pregnanese.
Rilevato che:
la gara in oggetto non è stata disputata perché prima dell'inizio della gara all'Arbitro veniva presentata riserva scritta da parte della società Pregnanese (allegata al rapporto di gara) in ordine alla regolarità del terreno di giuoco ed in particolare per quanto attiene la regolarità delle misure delle porte.
Il direttore di gara constatato che effettivamente dopo le misurazioni di rito rilevava che entrambe le porte presentavano misure irregolari infatti una presentava altezza di 2,26 metri e l'altra 2,30 metri dato atto che non si sarebbero potute apportare le necessarie correzioni in tempo utile alla disputa della gara ne dichiarava la necessaria sospensione definitiva.
Peraltro allegata al rapporto di gara il direttore di gara invia nota a firma dei capitani di entrambe le società con la quale le medesime si dichiarano disponibili alla ripetizione della gara in data 7 Gennaio 2018.
Tale richiesta di ripetizione della gara non può essere presa in considerazione e non può essere accolta.
Giova infatti ricordare come l'art. 17 comma 1 del C.G.S. preveda che la società "... ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 ..." E non v'è dubbio che la causa della mancata disputa della gara a causa della irregolarità del terreno di giuoco sia esclusivamente da attribuirsi al negligente comportamento della Società casalinga.
Né nel caso in esame può essere invocata la fattispecie di una causa di forza maggiore posto che secondo costante giurisprudenza la causa di forza maggiore postula l'assenza di ogni responsabilità, non solo a titolo di dolo, ma anche a titolo di colpa, e richiede all'agente la prova rigorosissima di aver commesso il fatto (o l'omissione) senza colpa, ed eventualmente di essersi determinato a compierlo per errore incolpevole (C.A.F. in Com. Uff. n. 11/C del 01.12.1988 - App. C.S. Gifra Bellavista).
P.Q.S.
DELIBERA
di comminare, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del C.G.S., alla Società Corsico la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3;
di trasmettere a cura della segreteria la presente all'ufficio impianti sportivi per quanto di eventuale competenza.