C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 bis del 17/01/2018 – Delibera – gara del 12/ 1/2018 POLISPORTIVA RENATESE – ATLETICO ARLUNO

gara del 12/ 1/2018 POLISPORTIVA RENATESE - ATLETICO ARLUNO Con deliberazione pubblicata sul cu nº 32 del 15-1-18 ci si è riservato di decidere in ordine alla gara in oggetto all'esito dei chiarimenti richiesti al direttore i gara.

Dagli atti di gara, sentito l'arbitro e dal relativo supplemento risulta che alle ore 21,45 orario ufficiale di inizio della gara il terreno di giuoco risultava occupato (!) da una gara del campionato CSI la quale aveva comunque termine alle ore 22,18.

Il direttore di gara nel frangente aveva comunicato alle due società, presenti ed in grado di iniziare la gara, che si sarebbe comunque provveduto ad attendere per la durata di un tempo di gara al fine di consentire alla competizione del CSI in atto di terminare.

Vale la pena ricordare che all'orario ufficiale di inizio della gara entrambe le società erano presenti ed in grado di scendere in campo: infatti il mancato inizio è stato malauguratamente dovuto alla contemporanea programmazione di gare sul medesimo terreno di giuoco e non alla mancanza od al tardato arrivo di una delle due società tanto che il direttore di gara fatte opportune valutazioni ha chiaramente chiesto ad entrambe di rimanere a disposizione per la durata di un tempo di gara.

Alle ore 22,18 la società Atletico Arluno (come peraltro già annunciato a voce all'arbitro durante l'attesa) consegnava al direttore di gara nota a firma del dirigente accompagnatore ufficiale con la quale " dichiaro di non voler far disputare la gara .." che si doveva iniziare alle ore 21,45, "..perchè il campo si è liberato oltre il tempo di attesa di 30 minuti ovvero alle ore 22,18", vale a dire con un ritardo di tre minuti.

Il direttore di gara dato lui stesso atto che erano passati alcuni minuti dalla scadenza del termine di attesa senza che il terreno di gioco fosse libero e preso atto della comunicazione della Societa' Atletico Arluno non ha così dato inizio alla gara.

Dato atto che la guida pratica alla regola 7 del giuoco del calcio a 5 dispone: "17. Nel caso in cui all'ora stabilita per l'inizio della gara il rettangolo di gioco risulti occupato da altra gara ufficiale, quanto tempo l'arbitro dovrà attendere per dare inizio alla gara a lui affidata? La gara deve avere inizio non appena il rettangolo di gioco sarà disponibile. Il termine di attesa per le squadre rimane comunque della durata di un periodo di gioco, salvo disposizione diversa, e decorre dall'ora fissata per l'inizio della gara. Per le gare dei campionati nazionali il tempo di attesa è fissato comunque in 30 minuti.

La Società Pol. Renatese è quindi oggettivamente responsabile della mancata disputa della gara.

Visti gli artt. 17 del CGS e 19 delle Noif.

PQM

DELIBERA

 a) di comminare alla Società Pol. Renatese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché l'ammenda di euro 80,00.

 

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