C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18/01/2018 – Delibera – gara del 13/ 1/2018 ITALA – BUSTO 81
gara del 13/ 1/2018 ITALA - BUSTO 81 La Società US Itala con posta elettronica certificata in data 17-1-18,ore 13,57 ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto.
Il reclamo è inammissibile in quanto non è stato preceduto da regolare preannuncio ed è mancante della prova dell'invio delle motivazioni alla controparte.
Tuttavia dagli atti ufficiali di gara si rileva che la società Busto 81 ha fatto partecipare alla gara il calciatore nº 1 De Stefano Riccardo nato il 4-6-2000 al quale sull'elenco dei calciatori della società Busto 81 è stata erroneamente attribuita quale data di nascita il 5-2-1998; il calciatore nº 2 Oprandi Riccardo nato il 21-1-1999 al quale sull'elenco dei calciatori della società Busto 81 è stata erroneamente attribuita quale data di nascita il 17-2-1999; il calciatore nº 9 Shullani Rikard nato il 21-6-2000 al quale sull'elenco dei calciatori della società Busto 81 è stata erroneamente attribuita quale data di nascita il 13-7-1999 ed infine il nº 13 Vergari Matteo nato il 20-9-1999 al quale sull'elenco dei calciatori della società Busto 81 è stata erroneamente attribuita quale data di nascita il 11-1-1998.
Tali errori hanno potuto dar luogo al reclamo.
La gara quindi si è comunque disputata regolarmente.
P.Q.S.
DELIBERA
Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Itala - Busto 81: 1-4.
Di comminare a carico della società Busto 81 la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00.
Di inibire fino al 14-2-2018 il dirigente accompagnatore ufficiale della società Busto 81 signor Gussoni Paolo.
Dichiarare inammissibile il reclamo
Si ritiene inoltre equo non addebitare la tassa.