C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18/01/2018 – Delibera – gara del 14/ 1/2018 C.D.G.MOTTA VISCONTI – BARONA
gara del 14/ 1/2018 C.D.G.MOTTA VISCONTI - BARONA Sospesa al 37' Del 2º tempo per rissa tra calciatori di entrambe le società.
Letto ed esaminato il referto di gara sentito l'arbitro e visti i successivi supplementi al referto di gara si rileva che al 37' del 2º tempo il calciatore BIANCHI DAVIDE ( soc. Motta Visconti) colpiva con un calcio un calciatore avversario a gioco fermo mentre lo stesso era a terra per un fallo precedente.
Ciò scatenava una rissa a cui partecipavano quasi tutti i calciatori presenti sul terreno di gioco e nonostante l'intervento dei dirigenti di entrambe le squadre la rissa si protraeva con pugni e calci da parte dei contendenti.
L'arbitro constatata l'impossibilità alla ripresa del gioco anche perché avrebbe dovuto espellere i calciatori colpevoli che per la grande confusione non ha in gran parte personalmente identificato, per cui entrambe le squadre sarebbero rimasti con un numero di calciatori inferiori al numero minimo previsto dalla regola 3 del gioco del calcio.
Decideva la sospensione definitiva della gara per evitare più gravi conseguenze per l'altrui e propria incolumità.
Questo Giudice Visto l'art. 64 co.2 delle N.O.I.F.
Visto l'art. 17 co. 1 e 2 C.G.S.
Ritiene entrambe le società responsabile della sospensione della gara
La società Barona con e-mail in data 16/01/2018 ore 14.32 inviata da Marrone Guido al Delegato della Delegazione di Milano che ha provveduto a trasmetterla allo scrivente, ha inviato: "nota in merito alla partita Motta Visconti - Barona" tale nota non riveste carattere formale di reclamo per tale motivo non si ammette agli atti di gara.
DELIBERA
a) di assegnare la sanzione della perdita della gara per entrambe le società con il punteggio di 0 – 3
b) di riportare i provvedimenti disciplinari e le sanzioni assunte a carico di calciatori e società nella sezione apposita del c.u..