C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18/01/2018 – Delibera – gara del 17/12/2017 SELLERO NOVELLE – CENATE SOTTO
gara del 17/12/2017 SELLERO NOVELLE - CENATE SOTTO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 30 del 21-12-17 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Sellero.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la gara sia stata giocata in modo irregolare a seguito di errore di natura tecnica commesso dal direttore di gara.
Infatti, sostiene la reclamante, al 7º del primo tempo veniva concesso alla società Sellero un calcio di rigore che veniva calciato e trasformato da proprio calciatore. Nell'occasione il direttore di gara prima concedeva la rete ma subito dopo, attorniato dai calciatori dell'altra società, annullava la rete e concedeva un calcio di punizione contro la società Sellero.
Al termine del primo tempo il direttore di gara affermava di aver invalidato la rete a seguito di invasione dell'area di rigore da parte della squadra attaccante. Per tal motivo ha contravvenuto alla regola 14 del giuoco del calcio che nel caso di specie prevede la ripetizione del tiro di rigore.
Dagli atti di gara, sentito l'arbitro e dal successivo supplemento di rapporto risulta che quanto sostenuto dalla reclamante corrisponde al vero: infatti nel descrivere i fatti il direttore di gara precisa che essendosi concentrato sui calciatori posizionati fuori dall'area di rigore ed avendo visto che almeno cinque di essi erano entrati nell'area ha annullato la rete concedendo erroneamente un calcio di punizione indiretto a favore della società Cenate Sotto.
La società Cenate Sotto non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
Dato atto che il direttore di gara ha correttamente comunicato di aver commesso un errore tecnico, ciò in quanto nel caso di specie (rete segnata in circostanza di invasione dell'area di rigore da parte dell'attaccante) la regola 14 del giuoco del calcio dispone la ripetizione del tiro di rigore.
Per tal motivo la gara si è quindi svolta in modo irregolare.
PQM
DISPONE
La ripetizione della gara a cura del Comitato Regionale Lombardia.