C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 25/01/2018 – Delibera – gara del 11/ 1/2018 CARIOCA – FUTSAL VARESE

gara del 11/ 1/2018 CARIOCA - FUTSAL VARESE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 33 del 18.1.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società FC Carioca. Col reclamo, regolarmente presentato, la citata società afferma che l'Arbitro della gara in oggetto avrebbe commesso un errore tecnico in quanto in occasione di una sostituzione il direttore di gara ammoniva per la seconda volta e di conseguenza espelleva il calciatore Leto Matteo per " …presunta irregolarità ... ma anziché far riprendere il gioco con le squadre in parità numerica……fa riprendere il gioco.. .in inferiorità numerica …". Ma, sostiene la reclamante poichè la sostituzione "… non si è mai concretizzata… " pertanto essendo il calciatore espulso ancora un calciatore di riserva "… il gioco sarebbe dovuto riprendere con le squadre in parità numerica e non in inferiorità… "; pertanto chiede la ripetizione della gara. Dato atto che la società Futsal Varese non ha inviato controdeduzioni. Visti gli atti ufficiali di gara, sentito l'arbitro e visto il supplemento di rapporto con il quale, confermando sostanzialmente la versione fornita dalla reclamante sul punto il direttore di gara ha ammesso di non aver erroneamente consentito, dal 30º del secondo tempo(cioè dal momento di una sostituzione con espulsione del calciatore che stava per entrare) la ripresa di gioco in parità numerica ma di avere per il restante periodo di gioco fatto disputare la gara alla società Fc Carioca con solo quattro calciatori.

Ciò in quanto in occasione della citata sostituzione il calciatore entrante era entrato da zona non consentita ed in tal modo venendo ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Stante l'ammissione del proprio errore tecnico da parte dell'arbitro, ritenuto che tale errore ha dispiegato un'influenza ostativa alla regolarità della gara. Vista la regola 3 del Giuoco del calcio a 5. Visto l'art. 17 del CGS. In accoglimento del reclamo proposto. DELIBERA a) di disporre la ripetizione della gara FC Carioca - Futsal Varese a cura del C.R.L. b) di accreditare a favore della Società FC Carioca la tassa reclamo,se versata.

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