C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 08/02/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 1/ 2/2018 MASTER TEAM – VEDANESE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/ 2/2018 MASTER TEAM - VEDANESE
Dagli atti ufficiali di gara, sentito l'arbitro e visto il successivo supplemento di rapporto, inviato a mezzo mail del 7-2-18 ore 00,01 si rileva quanto segue:
- giunto presso l'impianto sportivo il direttore di gara udiva un dirigente della società Vedanese successivamente identificato come il Signor Pagini Valeriano dirigente accompagnatore della citata società, il quale bestemmiando teneva comportamento ineducato nei confronti della signora addetta alla gestione del centro sportivo: tuttavia nei suoi confronti non assumeva alcun provvedimento disciplinare.
- al 15º del 1º tempo veniva espulso il calciatore Broggi Marco della società Vedanese per aver colpito al fianco con una manata un avversario; nel lasciare il terreno di giuoco il citato calciatore offendeva l'arbitro.
- al 28º del 1º tempo veniva espulso il calciatore Ranzi Luca della società Vedanese per aver offeso e minacciato l'arbitro, infatti, avvicinando il volto a quello del direttore di gara proferiva frasi offensive anche con riferimento alla origine territoriale del direttore di gara e con riferimenti alla associazione arbitrale: alla notifica dell'espulsione reiterava tali frasi offensive.
- al 29º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Sudano Alessandro della società Vedanese per somma di ammonizioni, alla notifica dell'espulsione strappava di mano all'arbitro il cartellino rosso e lo stracciava.
- nella circostanza alcuni calciatori e tesserati della società Vedanese cercavano di raggiungere il direttore di gara venendo comunque bloccati dai presenti mentre minacciavano l'arbitro.
- a seguito di questi fatti il direttore di gara ritenendosi "… impossibilitato a continuare la gara…" la sospendeva in via definitiva.
- successivamente, mentre si dirigeva verso lo spogliatoio l'arbitro veniva seguito dai tesserati della società Vedanese (che per via della poca luce all'esterno dello spogliatoio non riusciva ad identificare) i quali lo minacciavano pesantemente e ripetutamente ed inoltre lo coprivano ripetutamente di pesanti offese per alcuni minuti; tra i presenti l'arbitro individuava il signor Pagini Valeriano dirigente accompagnatore ufficiale della società Vedanese (il quale non interveniva a tutela del direttore di gara) tuttavia non era in grado, nella confusione, di comprendere se e quali offese avesse eventualmente pronunciato; individuava inoltre il massaggiatore della società Vedanese signor Poretti Marco il quale prima simulava di dargli un testata e poi poggiando la fronte a quella del direttore di gara gli urlava offese, ingiurie e pesanti minacce. Tale situazione di tensione e minacce nei confronti del direttore di gara durava circa due tre minuti fino a che il dirigente locale (che peraltro nel frangente era impegnato ad accompagnare all'ambulanza un proprio calciatore) non consegnava all'arbitro le chiavi dello spogliatoio consentendogli di sottrarsi a tale situazione.
Da quanto sopra esposto si rileva che nel corso della gara ed in particolare nella circostanza dell'episodio di reazione alla terza espulsione sanzionata nei confronti della squadra del Vedanese - calciatore che strappa dalle mani del direttore di gara e rompe il cartellino rosso - ed i contestuali minacciosi comportamenti degli altri calciatori della Vedanese che peraltro non sfociano in azioni violente nei confronti dell'arbitro, non possono considerarsi di per sé prodromiche di una degenerazione nel comportamento degli atleti in campo tale da giustificare la definitiva sospensione della gara.
Gli effetti di degenerazione della condotta dei calciatori si sono invece manifestati a seguito della decisione arbitrale di sospendere la gara, e pertanto di essi non può tenersi conto ai fini della valutazione dei presupposti che hanno condotto alla interruzione della gara.
A seguito di tale decisione l'arbitro è infatti rimasto per circa tre minuti impossibilitato ad accedere allo spogliatoio e, come sopra detto, esposto senza difesa agli insulti ed alle offese dei tesserati della società Vedanese che tuttavia, si ripete, non sono fortunatamente sfociate in azioni fisiche violente.
Va infatti affermato il principio sancito dalla (allora CAF CU nº 5 del 29-7-04 ) secondo il quale " la sussistenza delle ragioni che conducono alla decisione di interrompere la gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di giustizia sportiva”.
Ritenuto quindi per i motivi su esposti di non poter condividere la decisione del direttore di gara riguardo la sospensione della gara in quanto tale decisione appare dettata più dalla emozione del momento, che da una reale ed attuale situazione di pericolo per l'incolumità della sua persona.
Dato atto che la società Vedanese è comunque oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati
PQM
DELIBERA
1) Di disporre la ripetizione della gara a cura del CRL.
2) Di comminare alla società Vedanese l'ammenda di euro 200,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri calciatori e tesserati come su indicato;
3) Di squalificare il calciatore Broggi Marco della società Vedanese per 4 gare per i motivi su indicati.
4) Di squalificare il calciatore Ranzi Luca della società Vedanese per 5 gare per i motivi su indicati.
5) Di squalificare il calciatore Sudano Alessandro della società Vedanese fino al 4-4-2018 per i motivi su indicati.
6) Di inibire il dirigente Signor Pagini Valeriano della società Vedanese fino al 7-3-2018 per mancata tutela del direttore di gara.
7) Di inibire il dirigente Signor Poretti Marco della società Vedanese fino al 18-4-2018 per i motivi su indicati.