C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/03/2018 – Delibera – gara del 18/ 2/2018 BRERA – VIGHIGNOLO
gara del 18/ 2/2018 BRERA - VIGHIGNOLO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 38 del 22.2.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Vighignolo.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " nel corso del 2º tempo.." con solo tre calciatori " cosiddetti giovani ; pertanto chiede a carico della società Brera l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Brera, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Badie Foday nato il 8-5-98; nº 3 Kyriakides Nicolas nato il 14-3-97; nº 4 Touray Buba nato il 10-5-99; nº 5 Jarju Yorro nato il 23-1-98; nº 6 Traorè Mamoudou nato il 30-12-98 e nº 11 Touray Nfally nato il 16-6-99.
Al 14º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 4 Touray Buba nato il 10-5-99 col nº 15 Bocapine S Luigi nato il 11-11-1993; al 14º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 10 Ndaye Aziz nato il 8-9-96 col nº 17 Valdivia Remy nato il 31-12-1998; al 34º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Touray Nfally nato il 16-6-99 col nº 18 Jallow Edrissa nato il 1-1-1998: (da questo momento non aveva più sul terreno di gioco il calciatore nato dall'anno 1999 in poi ) successivamente e solamente al 36º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 3 Kyriakides Nicolas nato il 14-3-97 col nº 14 Jarsu Foday nato il 1-1-99 ed al 48º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 nato nell'anno 1997 col nº 16 nato nell'anno 1999.
Quindi effettivamente dal 34º al 36º del 2º tempo la società Brera ha violato la vigente normativa.
Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 6 -7-17 Punto 3.2.4. A/2 lett b) pag. 17 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2017-18, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:
- 1 calciatore nato dal 01.01.1997
- 1 calciatore nato dal 01.01.1998
- 1 calciatore nato dal 01.01.1999
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:
- " espulsione dal campo;
- " casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite.
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Dato atto che la società Brera non ha inviato deduzioni.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Brera la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.