C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/03/2018 – Delibera – gara del 26/ 2/2018 BOLLATESE – SEDRIANO

gara del 26/ 2/2018 BOLLATESE - SEDRIANO Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 33º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di fatti di natura violenta e di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per ben una decina di minuti parecchi dei calciatori di entrambe le Società come di seguito specificato.

Al 30º del 2º tempo a causa di un infortunio il direttore di gara faceva accedere al terreno di giuoco il massaggiatore della locale società; nel contempo si accorgeva che era indebitamente entrato sul terreno di giuoco anche il dirigente accompagnatore ufficiale della società Bollatese, Castelli Fabrizio il quale veniva ad acceso diverbio col calciatore della società Sedriano Giordano Norman col quale si scambiava insulti ed offese ed al quale dava una spinta: a causa di ciò il dirigente veniva allontanato ed il calciatore espulso.

 Allontanatisi entrambi veniva ripresa la gara ma dopo circa tre minuti il direttore di gara veniva informato dai dirigenti locali che negli spogliatoi si stavano verificando episodi di violenza e notava parecchi dei calciatori di entrambe le società che abbandonato senza autorizzazione il terreno di gioco si recavano negli spogliatoi.

Il direttore di gara si recava nella zona spogliatoi al fine di far rientrare in campo i calciatori ma notava il dirigente accompagnatore ufficiale della società Bollatese, Castelli Fabrizio con un ferita alla mano ed una persona (che si qualificava come padre del calciatore Giordano, ma non identificata dall'arbitro) che perdeva sangue da un labbro e che cercava di avvicinare minacciosamente il dirigente Castelli.

Peraltro il direttore di gara notava a terra il massaggiatore della società Bollatese circondato minacciosamente da tre o quattro calciatori della società Sedriano non personalmente identificati che venivano richiamati dal direttore di gara; nel frattempo si scatenava una rissa tra i calciatori di entrambe le società che a causa della generale confusione e perché si erano tolte le maglie non potevano essere identificati.

L'Arbitro dunque non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusione e non ha potuto così distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima.

Costatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma si susseguivano per almeno una decina di minuti scontri tra i calciatori,sia perché avrebbe dovuto espellere i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 33º minuto del secondo tempo.

Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.17 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994).

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alle Società Bollatese e Sedriano la sanzione dell'ammenda pari ad Euro150,00 in quanto oggettivamente responsabili della prolungata rissa che ha visto coinvolti a vario titolo parecchi dei propri calciatori presenti in campo;

b) di comminare alle Società Bollatese e Sedriano la sanzione della perdita della gara per 0-3;

c) di squalificare per due gare il calciatore della società Sedriano Giordano Norman;

d) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Bollatese, Castelli Fabrizio fino al 16-5-2018.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it