C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 09/03/2018 – Delibera – gara del 25/ 2/2018 LENTATESE – UBOLDESE
gara del 25/ 2/2018 LENTATESE - UBOLDESE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 39 del 1.3.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Lentatese.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " nel corso del 2º tempo.." con solo due calciatori " cosiddetti giovani ; pertanto chiede a carico della società Uboldese l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Quanto sopra come peraltro risulta dal foglio notizie consegnato dal direttore di gara e controfirmato dai dirigenti delle due società per presa visione.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Uboldese, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 2 Bartucci Mattia nato il 16-10-99; nº 5 Moneta Mattia nato il 28-5-97; nº 8 Costanzo Alex nato il 23-12-99.
Al 33º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Costanzo Alex nato il 23-12-99 col nº 18 Airaghi Mattia nato il 4-12-99 ed ilcalciatore nº 3 Rossi Daniel nato il 23-10-92 ( E NON COL Nº 5 come risulta sul citato foglio notizie) col nº 16 Borgia Brian nato il 23-2-96; al 42º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº Tartaglione Davide nato il 29-8-90 col nº 13 Yessofou Ousmane nato il 20-6-94.
Infatti il direttore di gara, scusandosi per l'errore, nella parte "varie" del rapporto di gara e successivamente con supplemento di rapporto che conferma i fatti, segnala che al 33º del 2º tempo la società Uboldese ha sostituito il calciatore nº 3 Rossi Daniel nato il23-10-92 (e non il nº 5 Moneta Mattia nato il 28-5-97, come riportato erroneamente sul foglio notizie consegnato alle società a fine gara), col calciatore nº 16 Borgia Brian nato il 23-2-96.
La società Uboldese ha inviato deduzioni con le quali asser4icsce che al 33º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 3 Rossi Daniel nato il 23-10-92 (e non il nº 5 Moneta Mattia nato il 28-5-97), col calciatore nº 16 Borgia Brian nato il 23-2-96; pertanto la normativa riguardante la presenza in campo dei calciatori giovani veniva rispettata La gara perciò ha avuto luogo regolarmente e nel rispetto della vigente normativa riguardante l'utilizzo dei calciatori cosiddetti "giovani" come sotto riportato.
Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 6 -7-17 Punto 3.2.4. A/2 lett b) pag. 17 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2017-18, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:
- 1 calciatore nato dal 01.01.1997
- 1 calciatore nato dal 01.01.1998
- 1 calciatore nato dal 01.01.1999
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:
- " espulsione dal campo; "
- “ casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Non si comprende come a fine gara nello spogliatoio arbitrale i dirigenti accompagnatori, che dei fatti di gara sono testimoni e dovrebbero accuratamente prenderne nota, non hanno rilevato e fatto rilevare al direttore di gara l'evidente errore nella segnalazione delle sostituzioni, errore che conseguentemente ha portato ad inoltrare il reclamo che pertanto non può essere accolto.
PQM
DELIBERA
di omologare il risultato di gara come conseguito sul campo, Lentatese- Uboldese: 1 - 2.
Si ritiene altresì equo non applicare la tassa reclamo.