C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2018 – Delibera – gara del 20/ 1/2018 ALCIONE – BRERA
gara del 20/ 1/2018 ALCIONE - BRERA
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 35 del 1-2-18 questo Giudice decisi provvedimenti disciplinari a carico delle Società e di alcuni tesserati, come da rapporto di gara, si è riservato ulteriori provvedimenti disciplinari a carico di altri tesserati che, a seguito delle indagini richieste alla Procura federale, fossero stati individuati quali autori di frasi di natura discriminatoria rivolte a calciatori avversari.
Infatti il direttore di gara aveva segnalato che al termine della gara un calciatore da lui non personalmente identificato della società Alcione avrebbe pronunciato nei confronti di calciatore avversario una frase di cui afferrava la sola parola "banana". Veniva in seguito informato dal capitano e dal dirigente accompagnatore ufficiale della società Brera che a proprio calciatore di colore era stata rivolta la seguente frase discriminatoria.
La Procura federale con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 1 Marzo ore 14,39 proc. 20pfi-of17-18 ha comunicato di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza.
Dagli atti citati risulta che durante la gara più volte calciatori della società Alcione, non identificati pronunciavano frasi discriminatorie nei confronti di calciatori della società Brera; tale comportamento discriminatorio veniva tenuto anche dai sostenitori della società Alcione.
In particolare al termine della gara si ripetevano nella zona degli spogliatoi da parte di calciatori della società Alcione episodi di natura discriminatoria nei confronti di calciatori della società Brera tuttavia da parte dell'inquirente non è stato possibile " ..portare alla compiuta identificazione dell'autore o degli autori delle frasi ingiuriose mentre acclaravano con sicurezza il verificarsi dell'episodio incriminato ".
A conferma di ciò e come risulta dalle indagini, il fatto che la società Alcione a seguito di indagine interna e verificato il clima di omertà contraddistinto dal fatto che nonostante a tutti fosse noto l'autore delle frasi incriminate nessuno ha denunciato il o i protagonisti, per tal motivo ha provveduto ad assumere provvedimenti ( omissis ).
Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura federale.
Dato atto che mentre si è accertato che si sono verificati fatti di natura discriminatoria nei confronti di calciatori della società Brera ma che non sono stati materialmente identificati gli autori ovvero l'autore delle frasi discriminatorie per cui non è possibile provvedere ad assumere decisioni in merito.
Visto l'articolo 16 comma 4 del CGS che dispone: "4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.".
PQS.
DELIBERA
1) Di fare obbligo, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del CGS, alla società Alcione di promuovere, entro il termine della corrente stagione sportiva, apposita riunione indirizzata ai propri tesserati al fine di affermare il rispetto dei valori sportivi ed in particolare illustrare i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'articolo uno bis del CGS, gli articoli 11 e 12 del CGS nonché i principi di non violenza e di non discriminazione di cui agli art. 5 e 6 del Codice di comportamento sportivo del CONI.
Della verifica della avvenuta esecuzione della presente sanzione, mediante breve relazione trasmessa allo scrivente, è dato mandato al Presidente del CR Lombardia il quale potrà provvedere a mezzo di proprio delegato.