C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2018 – Delibera – gara del 24/ 2/2018 ROZZANO CALCIO SRL SSD – POZZUOLO CALCIO

 

gara del 24/ 2/2018 ROZZANO CALCIO SRL SSD - POZZUOLO CALCIO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 39 del 1-3-18 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Pozzuolo.

Col reclamo, regolarmente inviato, la Società citata asserisce che il tardato arrivo sul terreno di giuoco è dovuto ad errore scusabile ed incolpevole della società, dovuto anche alla mancata rilevazione, da parte della reclamante della comunicazione di cui al CU nº 13 del 28-9-18 con cui viene indicata la variazione del campo e dell'orario delle gare della società Rozzano per il restante periodo della stagione sportiva. Infatti tale variazione viene riportata sotto l'indicazione della categoria Juniores regionale fascia A "girone B", girone al quale non appartengono né la società Rozzano né la società Pozzuolo, anziché sotto l'indicazione "girone D", girone effettivo di appartenenza della società Rozzano e Pozzuolo: sostiene perciò che tale errore ha così contribuito a non far rilevare alla reclamante le modifiche intervenute.

Peraltro la società Pozzuolo, pur consapevole della esistenza della norma di cui all'art. 55 delle NOIF, non ha inviato documentazione comprovante la presenza di eventuali cause di forza maggiore che le hanno impedito di presentarsi per la disputa della gara.

Pertanto per i motivi su indicati chiede la ripetizione della gara.

Dagli atti di gara e da successivo supplemento di rapporto, si rileva che la società Pozzuolo non si é presentata per la disputa della gara entro le ore 16,45, benchè comunque pervenuta in tale orario presso l'impianto sportivo seppur con un numero limitato di calciatori, ciò in quanto, come segnalato sul supplemento al rapporto di gara, " pensavano si giocasse in un altro campo ed alle ore 18,00".

Si dà atto che la società Rozzano non ha inviato controdeduzioni.

Peraltro va rilevato che il Giudice Sportivo in prima istanza, ai sensi dell'art. 29 commi 2, 3, 5 e 7, ( vedi anche art. 46) del CGS è competente a conoscere rispettivamente:

2…… in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni

3…….sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, .

5…….sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

7…… sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare….

Per tal motivo lo scrivente si dichiara incompetente a conoscere in ordine alle disposizioni riguardanti la determinazione delle date di calendario e degli orari fissati per la disputa delle gare.

Tuttavia va dato atto che nel caso di specie il tardato arrivo sul terreno di giuoco è stato determinato, seppur solo in parte, anche da concausa non di natura tecnica e non imputabile e non riferita esclusivamente alla parte e quindi anche e possibilmente dovuto alla erronea pubblicazione di cui al Cu nº 13 che in qualche maniera ed in assenza di prova contraria, può aver contribuito a determinare quanto accaduto.

Inoltre l'articolo 17, 4º comma del CGS dispone "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.

Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;

c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

PQM

DELIBERA

a) Di disporre la effettuazione della gara a cura del CRL

b) Di accreditare la tassa reclamo alla società Pozzuolo, se versata.

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