C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/03/2018 – Delibera – gara del 11/ 3/2018 VILLA D ALME VALBREMBANA – MAPELLO A R.L.

gara del 11/ 3/2018 VILLA D ALME VALBREMBANA - MAPELLO A R.L. La società Villa d'Almè dopo aver preannunciato reclamo avverso il risultato della gara in oggetto ha trasmesso la relativa documentazione. Sostiene la reclamante che la società Mapello ha utilizzato nella gara sopra indicata il calciatore Pjanik Kenan tessera FIGC 5830800 che non aveva titolo in quanto squalificato per una gara per raggiunte n. 5 ammonizioni come risulta dal comunicato ufficiale n. 39 dell' 1/03/2018 pag. 2414/39.

La società Mapello non ha inviato controdeduzioni.

Questo Giudice Sportivo letto ed esaminati il referto arbitrale, vistala documentazione ufficiale ed espletate le opportune indagini, preso atto che il reclamo è stato proposto nei termini previsti e nella forma regolamentare rileva che il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto e conseguentemente il reclamo è fondato; in applicazione dell'art. 17 co.5 del C.G.S.

DELIBERA

a) Di accogliere il reclamo avanzato dalla società Villa d' Almè e di assegnare la perdita della gara alla società Mapello con il punteggio di 0 - 3

b) Di squalificare il calciatore Pjanic Kenan per una ulteriore gara in quanto non ancora scontata

c) Di non addebitare alla società Villa d' Almè la relativa tassa reclamo d) Di comminare alla società Mapello l'ammenda di euro 30 per utilizzo di un calciatore squalificato ù e) Di inibire a tutto il 18/04/2018 il dirigente responsabile Consonni Fernando.

 

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