C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/03/2018 – Delibera – gara del 17/ 3/2018 FORZA E COSTANZA 1905 – GHISALBESE CALCIO
gara del 17/ 3/2018 FORZA E COSTANZA 1905 - GHISALBESE CALCIO Dal referto arbitrale si rileva che l'arbitro arrivato sul campo n. 2 indicato dalla società rilevava la presenza di numerose pozzanghere che precludevano lo svolgimento della gara. Lo stesso chiedeva al dirigente responsabile se il campo n. 1 attiguo sul quale si stava svolgendo una gara di categoria superiore avesse la disponibilità federale per la disputa della gara in oggetto.
Dopo avere avuto parere positivo si recava presso il campo n. 1 assieme ai dirigente di entrambe le società per verificare le condizioni dello stesso che risultavano idonee alla disputa dell' incontro. A ciò l'arbitro riceveva diniego da parte della società locale alla disputa della gara in quanto si sosteneva che due gare consecutive avrebbero danneggiato il terreno di gioco.
Letto ed esaminato il referto arbitrale della gara in oggetto, si rileva che la stessa prevista sul campo n. 1 non si è disputata per lamancata disponibilità del campo da parte della società Forza e Costanza in quanto sul medesimo era stata disputata una gara precedente.
Dato atto che il C.R.L. da prospetto/calendario l'8/01/2018 ha autorizzato la società Forza e Costanza a disporre per le gare interne"indistintamente" l'utilizzo dei campi n. 1 (cod. 597) e n. 2 (cod. 2235) e non ha alcuna giustificazione per non avere consentito la disputa della gara sul campo n.1 ritenuto regolare dall'arbitro in quanto il campo n. 2 era inagibile.
Pertanto la società Forza e Costanza responsabile della mancata disputa della gara ed in applicazione dell'art. 17 co. 1 del C.G.S.