C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/04/2018 – Delibera – gara del 25/ 3/2018 TURBIGHESE 1921 – PREGNANESE
gara del 25/ 3/2018 TURBIGHESE 1921 - PREGNANESE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n 49 del 29.3.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Turbighese.
Con il reclamo, regolarmente presentato ed inviato alla controparte, la citata società sostiene che alla gara ha preso parte il calciatore Zanin Matteo il quale come da CU nº 48 del 23.3.2018 risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione pertanto chiede a carico della società Pregnanese l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta vero quanto su esposto, infatti il calciatore nº 5, Zanin Matteo ha partecipato attivamente alla gara e come riscontrato dal CU nº 48 del 23.3.2018 tale calciatore risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (decima ammonizione, ricevuta nella gara Pregnanese - Centro Giov. Boffalorese del 20-3-18).
La società Pregnanese invia a mezzo mail in data 16 marzo 2018 nota ad oggetto "Reclamo ingiusta squalifica" a firma Alessandro Bongiorno.. . che non si ammette agli atti di gara in quanto non riveste le formalità e le modalità previste per i reclami di cui all'art 38 del CGS.
La società Pregnanese peraltro non ha inviato controdeduzioni.
Va dato atto che come stabilito dall'art. 13 commi 1 e 2 delle NOIF. “1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali,. ..
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. ..".
Ciò viene ribadito dall'art. 2 comma 3 del CGS "I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione", e dall'art. 22 c 11 "Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale".
Inoltre l'art. 22 c 12 senza equivoci stabilisce che "Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo salva l'adozione di un provvedimento di sospensione, su richiesta del reclamante".
Quindi in forza di quanto stabilito dalla citata normativa il calciatore Zanin Matteo della Società Pregnanese non aveva quindi titolo a partecipare alla gara in oggetto in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione (V ammonizione).
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla società Pregnanese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Pregnanese l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Zanin Matteo della società Pregnanese per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 2/5/2018 il dirigente accompagnatore sig. Colangelo Marco della società Pregnanese;
e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.