C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 02 del 13/07/2017 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 giugno 2017 a carico di : ROARO Marco, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS, per avere svolto attività rilevanti in ambito federale operando nell’interesse dell’APD MONNET XENIA SPORT, nonostante fosse inibito per otto mesi in forza di provvedimento reso dal Tribunale Federale Territoriale della Lombardia in data 14 luglio 2016, consistite nell’aver preso contatto con il giovane calciatore Mattia Masserano al fine di convincerlo a lasciare la US CASSINA RIZZARDI per tesserarsi presso l’APD MONNET XENIA SPORT; TOSETTI Franco, Presidente dell’APD MONNET XENIA SPORT, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1, CGS, per non aver evitato che venissero messi in atto i comportamenti sopra descritti commessi dal Roaro; APD MONNET XENIA SPORT, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dal Roaro, di cui sopra.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 giugno 2017 a carico di :

ROARO Marco, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS,  per avere svolto attività rilevanti in ambito federale operando nell'interesse dell'APD MONNET XENIA SPORT, nonostante fosse inibito per otto mesi in forza di provvedimento reso dal Tribunale Federale Territoriale della Lombardia in data 14 luglio 2016, consistite nell'aver preso contatto con il giovane calciatore Mattia Masserano al fine di convincerlo a lasciare la US CASSINA RIZZARDI per tesserarsi presso l'APD MONNET XENIA SPORT;

TOSETTI Franco, Presidente dell'APD MONNET XENIA SPORT, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1, CGS, per non aver evitato che venissero messi in atto i comportamenti sopra descritti commessi dal Roaro;

APD MONNET XENIA SPORT, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dal Roaro, di cui sopra.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 6.7.2017, sono comparsi i deferiti, Tosetti e APD MONNET XENIA SPORT, mentre il deferito Roaro non è comparso nonostante fosse stato regolarmente convocato, a mezzo email;

- rilevato che il rappresentante della procura ed i deferiti,  Franco Tosetti e APD MONNET XENIA SPORT, hanno concordato l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini:

per Franco Tosetti 40 giorni di inibizione e per la APD MONNET XENIA SPORT Euro 400,00 di ammenda;

che il rappresentante della procura ha inoltre chiesto la condanna di ROARO Marco a mesi nove di inibizione;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti Franco Tosetti e APD MONNET XENIA SPORT, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.

Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

a  Franco TOSETTI 40 giorni di inibizione ed  all'APD MONNET XENIA SPORT Euro 400,00 di ammenda

osserva inoltre che  dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge che  nonostante fosse inibito per otto mesi in forza di provvedimento reso dal Tribunale Federale Territoriale della Lombardia in data 14 luglio 2016, per fatti analoghi, ha preso contatto con il giovane calciatore Mattia Masserano al fine di convincerlo a lasciare la US CASSINA RIZZARDI per tesserarsi presso l'APD MONNET XENIA SPORT.

Tale comportamento costituisce violazione del disposto di cui all'Art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS, aggravato dal fatto di averlo commesso mentre era inibito per otto mesi per fatti analoghi.

Tale ultimo elemento deve quindi essere tenuto in debita considerazione nella determinazione dell'entità della sanzione da comminare al Roaro.

Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

ROARO Marco a mesi nove di inibizione.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

 

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