C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 14/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale del 21.7.2017 a carico di: 1. SANGUANINI Manrico, Presidente della ASD PSG, per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 CGS per aver fatto partecipare ad un provino presso la struttura sportiva della società, un tesserato della US Cannetese senza la prescritta autorizzazione da parte di quest’ultima. 2.GARDINAZZI Igino, tesserato per la ASD PSG, per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 CGS per aver fatto partecipare ad un provino presso la struttura sportiva della società, un tesserato della US Cannetese, senza la prescritta autorizzazione da parte di quest’ultima; 3. ASD PSG per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari sopra indicati.

Deferimento della Procura Federale del 21.7.2017 a carico di:

 

1. SANGUANINI Manrico, Presidente della ASD PSG, per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 CGS per aver fatto partecipare ad un provino presso la struttura sportiva della società, un tesserato della US Cannetese senza la prescritta autorizzazione da parte di quest'ultima.

2.GARDINAZZI Igino, tesserato per la ASD PSG, per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 CGS per aver fatto partecipare ad un provino presso la struttura sportiva della società, un tesserato della US Cannetese, senza la prescritta autorizzazione da parte di quest'ultima;

3. ASD  PSG per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva  ex art 4 comma  1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari sopra indicati.

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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,

- rilevato che sono comparsi i deferiti rappresentati dal procuratore speciale, Igino Gardinazzi;

- rilevato che il Rappresentante della Procura ed i deferiti, concordavano l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS,  nei seguenti termini:

- a carico di Igino Gardinazzi,  2 mesi di inibizione;

- a carico di Manrico Sanguanini  2 mesi di inibizione;

- a carico della società ASD  PSG € 260,00 di ammenda;

OSSERVA

il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS,

APPLICA

- a Igino Gardinazzi,  2 mesi di inibizione;

- a Manrico Sanguanini  2 mesi di inibizione;

- a  società ASD  PSG € 260,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

 

 

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