F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0078/CFA pubblicata il 28 Aprile 2022 (motivazioni) – sigg.ri Fara Antonio, Giorgi Sabrina e calciatrice Fara Alice

Decisione/0078/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0096/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Cons. Marco Lipari – Presidente

Avv. Alfredo Vitale - Componente

Avv. Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0096/CFA/2021-2022 proposto dai sigg.ri Fara Antonio e Giorgi Sabrina esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Fara Alice, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione Tesseramenti n. 0034/TFNST-2021-2022 del 21 marzo 2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20 aprile 2022, l’Avv. Alfredo Vitale e uditi l’Avv. Priscilla Palombi per i Sigg.ri Fara Antonio e Giorgi Sabrina e l’Avv. Maurizio Angelucci per l’ACD Imolese F&M.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 31 gennaio 2022, i sigg.ri Fara Antonio e Giorgi Sabrina, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della calciatrice Fara Alice (n. 23.11.2004 - matr. 2.695.779) ricorrevano, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, da parte del Comitato Regionale Emilia Romagna, in quanto asseritamente erroneo, illegittimo e totalmente sprovvisto dei presupposti in fatto ed in diritto, con richiesta di riconoscimento di validità ed efficacia della richiesta di svincolo della calciatrice. A sostegno del proprio ricorso, i sigg.ri Fara Antonio e Giorgi Sabrina sostenevano che:

- quest'ultima è una calciatrice “non professionista”, tesserata con la società ACD FM Imolese, partecipante al campionato di calcio a 11 serie C nella Stagione sportiva 2021/2022;

- la stessa, pur a disposizione della società resistente ed idonea alla pratica sportiva, non avrebbe preso parte all'attività sportiva della ACD FM Imolese relativa alla presente stagione sportiva;

- in data 12/08/2021 la Società convocava la calciatrice chiedendo la consegna di un nuovo certificato medico agonistico anche se il precedente non risultava ancora scaduto e, peraltro, in possesso della medesima società dalla precedente stagione sportiva;

- successivamente, la calciatrice non riceveva più alcuna comunicazione di convocazione e, pertanto, preso atto del totale disinteresse della società, in data 30/10/2021 e con PEC del 03/11/2021 presentava istanza di svincolo, ex art. 109 NOIF, alla FM Imolese ed al Comitato Regionale Emilia Romagna, in quanto a tale data sarebbero state disputate già n. 6 gare ufficiali, tutte elencate nell'istanza di svincolo, senza che la calciatrice avesse ricevuto alcuna convocazione.

Ricevuta l'istanza mediante PEC del 3/11/3021, con lettera datata 11/11/2021, la ACD FM Imolese proponeva opposizione allo svincolo eccependo l'inesistenza del diritto alla svincolo della calciatrice in ragione di n. 3 presunte convocazioni inviate ed in data 12/01/2022 il Comitato Regionale Emilia Romagna dichiarava di non aver intenzione di decidere / concludere la procedura amministrativa prima del termine della stagione sportiva corrente; la calciatrice, tuttavia, con PEC del 25/01/2022 sollecitava l'adozione di qualsivoglia provvedimento, e con PEC del 04/02/2022 il Comitato Regionale Emilia Romagna rigettava la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, perché “la società ha presentato regolare opposizione” e perché “la calciatrice ha presentato domanda di svincolo prima del termine del 30 novembre differentemente da quanto previsto dall'art. 109 comma 1 NOIF che dispone che il tesserato deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre”. La società ACD FM Imolese, costituitasi in giudizio con il deposito delle sue controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso presentato dai genitori della calciatrice sostenendo che l'atleta Fara, sebbene legata alla società Imolese da vincolo pluriennale, ad inizio stagione sportiva 2021/2022 aveva deciso arbitrariamente di non rendere più le proprie prestazioni calcistiche nell'interesse della società resistente e quindi, non aveva ottemperato agli inviti a prestare la propria attività sportiva e non avrebbe preso parte a nessun allenamento, nonostante le rituali convocazioni da parte della società. Aggiungeva la società resistente che la Fara aveva, inoltre, omesso di consegnare alla società il certificato medico di idoneità agonistica, salvo poi depositarlo innanzi al Tribunale Nazionale Federale al fine di dimostrare di essere stata a disposizione della società entro il 30 novembre 2021.

All’esito del proposto giudizio, con l’appellata decisione, il Tribunale Nazionale Federale respingeva il ricorso. In  particolare, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale Nazionale Federale, “[…] Il calciatore […] per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare il congiunto verificarsi di due circostanze, ovvero che: 1. l’atleta fosse a disposizione della Società entro il 30 novembre; 2. la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4 dell’art. 109 NOIF). La sussistenza di entrambi i detti presupposti non è riscontrabile nel caso di specie, dovendosi rilevare come la calciatrice, relativamente alla corrente stagione sportiva, non si sia messa a disposizione della società resistente per motivi imputabili unicamente alla medesima, non avendo la minore Fara presentato la prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, cosicché il numero di gare cui non ha partecipato l’atleta risulta effettivamente irrilevante ai fini del decidere, non potendo di certo la medesima prendere parte all’attività sportiva (allenamenti e partite) ex art. 43 NOIF in assenza della produzione di tale documentazione sanitaria. Ed invero si rileva come la minore Alice Fara fosse munita di certificato di idoneità sportiva agonistica scadente l’08/10/2021, ma effettivamente non è stata fornita alcuna prova che la calciatrice abbia fornito alla società, nel rispetto della tempistica prevista dalle NOIF, il certificato medico decorrente dal 14/10/2021 e avente validità sino al 14/10/2022, allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio, nonostante i tre inviti che risultano, invece, inviati alla calciatrice, a mezzo Racc. AR, a presentare detta certificazione d’idoneità all’attività sportiva; venendo, quindi, a mancare, nel caso di specie, uno dei requisiti per invocare il diritto allo svincolo per inattività, atteso che la calciatrice doveva essere a disposizione della Società entro il 30 novembre 2021. La mancata partecipazione all’attività agonistica, pertanto, è imputabile unicamente alla condotta omissiva della calciatrice, la quale non ha provveduto, sebbene formalmente e ritualmente intimata, a consegnare la relativa documentazione di idoneità all’attività sportiva […]”.

Inoltre, sempre secondo la ricostruzione operata dall’impugnata decisione di primo grado, “ La società resistente, inoltre, ha provato di aver convocato l’atleta per gli allenamenti settimanali, espressamente previa consegna, da parte della stessa, del certificato di idoneità sportiva, ma in ogni caso non si configurerebbe il presupposto per la concessione dello svincolo ex art. 109 NOIF, atteso che la calciatrice aveva, a tutto voler concedere, titolo per prestare la propria attività sportiva unicamente per le prime tre partite di campionato, sino alla scadenza del termine di validità del certificato medico precedentemente consegnato alla società, scadente l’08/10/2021, non risultando provato che la calciatrice abbia poi fornito alla società il certificato medico decorrente dal 14/10/2021 e valido sino al 14/10/2022, nonostante i reiterati inviti in tal senso rivoltigli.”

*****

Avverso tale decisione proponevano reclamo i Sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla calciatrice Alice Fara, cui replicava, in vista dell’udienza di trattazione del gravame, l’ACD Imolese F&M.

In particolare, con il primo motivo di reclamo, si contestava l’impugnata decisione rilevando la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 1 NOIF in combinato disposto con l’art. 109, comma 4, NOIF nella parte in cui il Tribunale Federale Nazionale non ha considerato la omessa duplice richiesta da parte della società calcistica della nuova certificazione di idoneità agonistica; in particolare, nella prospettiva della reclamante, nell’assunto che la certificazione di idoneità agonistica della calciatrice era valida sino all’8 ottobre 2021, era da considerare tamquam non esset la richiesta di presentazione di nuova certificazione intervenuta in data 12 agosto 2021 (e, quindi, prima della relativa scadenza) nonché quella inoltrata alla calciatrice nella medesima data in cui essa si era determinata a comunicare la richiesta di svincolo.

In questa prospettiva, sempre secondo quanto articolato dalla reclamante con il secondo ed il terzo mezzo, anche le convocazioni per disputare le gare avrebbero dovuto pervenire entro il 30 novembre ovvero, differentemente da quanto accaduto nel caso di specie, comunque prima della comunicazione della richiesta di svincolo.

Ed infatti, come desunto con il quarto motivo di censura, secondo un’interpretazione sostanzialistica fondata anche sulle previsioni dello Statuto federale (art. 1) e dei principi dell’ordinamento sportivo, emergerebbe nel caso di specie “[…] il sostanziale disinteresse del Club ad ottenere le prestazioni sportive della calciatrice Fara, atteso che non ha comunque provveduto a convocarla sino ad oggi […]”.

A tali argomenti ha replicato la società calcistica sostenendo che la calciatrice non potesse ritenersi a disposizione della società e, quindi, non potesse esercitare il diritto allo svincolo “[…] non avendo la minore Fava presentato la prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, di talché il numero di gare cui non ha partecipato l’atleta risulta irrilevante ai fini del decidere, non potendo di certo la medesima prendere parte all’attività sportiva (allenamenti e partite) ex art. 43 N.O.I.F..”  ed avendo presentato il certificato medico decorrente dal 14 ottobre 2021 “[…] unicamente a seguito di ricezione dell’atto introduttivo del procedimento avanti al Tribunale Federale Nazionale”. A tale riguardo, la Imolese evidenziava nella propria memoria difensiva come “[…] la società calcistica, successivamente alla presunta emissione di siffatto documento sanitario, abbia espressamente chiesto all’atleta la “consegna dell’Originale della visita medica non ancora consegnata nonostante già sollecitata, in quanto la precedente scaduta” con raccomandate A.R. del 03/11/2021 (ricevuta il 20/11/2021 – Doc. 16) e del 11/11/2021 (ricevuta il 27/11/2021 – Doc. 17).

Missive, le suddette, mai riscontrate dagli odierni ricorrenti. […] di talché il certificato medico decorrente dal 14/10/2021 sino al 14/10/2022 non può essere opponibile all’Imolese perché, lo si ripete ancora una volta, lo stesso non è mai stato consegnato al Club, di talché quest’ultimo non avrebbe potuto consentire alla minore di prendere parte all’attività agonistica. Difetta, quindi, nel caso di specie, uno dei requisiti per invocare il diritto allo svincolo per inattività, atteso che la calciatrice non era a disposizione della Società entro il 30 novembre.”

Quanto alle convocazioni ricevute (e non ottemperate) dalla calciatrice, oltre a contestare il difetto di prova in ordine all’effettiva disputa di tali incontri, la difesa della società calcistica evidenziava come “[…] al più, la giocatrice non sarebbe stata convocata per le prime tre gare di campionato” in quanto svoltesi in date anteriori alla scadenza (che si rammenta essere all’8 ottobre 2021) del certificato di idoneità sportiva; sicché “[…] In ogni caso, quindi, non si configurerebbe il presupposto per la concessione dello svincolo ex art. 109 N.O.I.F., atteso che la calciatrice aveva al più titolo per prestare la propria attività sportiva unicamente per le prime tre partite di campionati, sino alla scadenza del certificato medico consegnato al Club, scadente l’08/10/2021”.

Inoltre, onde replicare al ritenuto disinteresse della società verso la calciatrice, la difesa della Imolese rilevava i comportamenti dai quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, era desumibile la univoca volontà della stessa di avvalersi delle prestazioni della calciatrice.

All’udienza del 20 aprile 2022, svoltasi in videoconferenza, i difensori delle parti ribadivano le rispettive posizioni riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti; in esito alla discussione la Corte si è riservata per la decisione.

IN DIRITTO

Il reclamo è fondato.

Onde comprendere l’erroneità della decisione gravata, giova premettere una sintetica ricostruzione della successione degli eventi rilevanti e incontestati tra le parti.

In particolare, rilevano le circostanze che:

- all’avvio della stagione calcistica 2021/2022, la calciatrice Alice Fara era in possesso di certificazione medica alla pratica sportiva con scadenza 8 ottobre 2021;

- una prima richiesta di rinnovo della predetta certificazione medica è stata inoltrata dalla società Imolese in data 12 agosto 2021 e, quindi, prima della scadenza della certificazione;

- in data 3 novembre 2021, con PEC inoltrata alla società Imolese, la calciatrice ha comunicato la propria richiesta di svincolo ai sensi dell’art. 109, comma 1 NOIF;

- in pari data (3 novembre 2021) (doc. 15 del fascicolo di parte resistente) la società Imolese ha inoltrato alla calciatrice una seconda richiesta di rinnovo della certificazione medica alla pratica sportiva;

- quindi, in data 11 novembre 2021 (doc. 16 del fascicolo di parte resistente), la società Imolese ha inoltrato alla calciatrice una terza richiesta di rinnovo della certificazione medica.

A fronte di tale successione degli eventi, il Tribunale Federale perviene ad escludere che la calciatrice potesse ritenersi “ a disposizione della società” per non aver questa fornito nuova certificazione di idoneità sportiva (sostanzialmente rinnovante quella con scadenza 8 ottobre 2021), e ciò – sempre secondo il Giudice di prime cure – “[…] nonostante i tre inviti che risultano, invece, inviati alla calciatrice, a mezzo Racc. AR, a presentare detta certificazione di idoneità all’attività sportiva”.

Appare quindi evidente, nell’economia della motivazione addotta dal Tribunale, che la circostanza considerata dirimente ai fini della decisione di rigetto del ricorso sia essenzialmente ed esclusivamente la ritenuta carenza di un valido certificato di idoneità alla pratica sportiva  “[…] cosicché il numero di gare cui non ha partecipato l’atleta risulta effettivamente irrilevante ai fini del decidere, non potendo di certo la medesima prendere parte all’attività sportiva (allenamenti e partite) ex art. 43 NOIF in assenza della produzione di tale documentazione sanitaria”.

Tale ricostruzione, tuttavia, non risulta correttamente aderente né alle disposizioni rilevanti (pur correttamente individuate ed evocate dal Tribunale), né alle risultanze giuridico-fattuali siccome poc’anzi sintetizzate.

Invero, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 109, comma 1, NOIF, “ 1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.

La corretta e ragionevole interpretazione della disposizione in questione ne impone una lettura volta a valorizzare, in primis, la circostanza che il diritto allo svincolo per inattività in tanto può essere legittimamente esercitato in quanto il calciatore non abbia preso parte, "per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”.

D’altro canto, ciò implica la necessità di verificare l’esistenza di una concatenazione di presupposti consistenti nel fatto che il calciatore sia “a disposizione della società entro il 30 novembre” e nella circostanza che l’inattività qualificante la richiesta di svincolo (per quanto rileva ai fini del presente giudizio) non dipenda “[…] dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.

La portata qualificante del presupposto costituito dalla carenza di una valida certificazione medica per l’espletamento dell’attività calcistica si spiega in correlazione con il (già evocato) precetto dell’art. 43 NOIF a mente del quale “1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

[…]

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

[…]

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

[…]”.

Orbene, tale disposizione, oltre a connotare in maniera condivisibilmente gravosa (vista la rilevanza del bene giuridico protetto) le società calcistiche (obbligate a sottoporre i propri tesserati a visita medica atta ad accertarne l’idoneità all’attività sportiva, pena la responsabilità per l’utilizzo di calciatori inidonei ovvero privi di valida certificazione di idoneità e sanzionate per le eventuali violazioni di tali precetti con il deferimento al Tribunale Federale), stabilisce altresì che tali accertamenti di idoneità vadano effettuati all’atto del primo tesseramento e, quindi, “[…] ripetuti alla scadenza del certificato”.

Tale ultimo inciso consente di svolgere un duplice ordine di considerazioni.

Ed infatti, da un lato è ben comprensibile, in relazione alla naturale efficacia durevole che è ex lege attribuita anche al certificato attestante l’idoneità dell’atleta alla pratica agonistica, che fino alla sua naturale scadenza, il certificato è idoneo a produrre pienamente i propri effetti; dall’altro lato, che, come inequivocabilmente emerge dalla piana lettura del comma 3 del citato art. 43 NOIF, solo dopo la sua scadenza sia necessario ripetere gli accertamenti volti a verificare la perdurante idoneità dell’atleta allo svolgimento dell’attività sportiva. 

Orbene, calando tali principi nella interpretazione dell’art. 109, comma 1 NOIF, si deve in primis pervenire alla conclusione che le richieste di rinnovo della certificazione medica alla idoneità all’attività sportiva che le società calcistiche sono onerate di inviare ai propri tesserati ai sensi della predetta disposizione, onde impedire il legittimo esercizio del diritto allo svincolo per inattività, intanto possano dirsi atte a produrre legittimamente tale effetto impeditivo in quanto siano successive alla scadenza delle certificazioni in essere.

Ed infatti, il sistema normativo desumibile dall’art. 109, comma 1 NOIF è nel senso che solo una volta che il certificato abbia perduto la propria efficacia abilitante, si produce nella sfera giuridica della società calcistica l’effetto di consentirle di non (o, correlativamente, di impedirle di) servirsi di tale atleta; effetto rispetto al quale la disposizione dell’art. 109, comma 1 NOIF consente, appunto:

- al calciatore di reagire esercitando il diritto allo svincolo e, correlativamente,

- alla società, in alternativa:

1. ove ancora interessata alla prosecuzione del rapporto, di impedire tale conseguenza solutoria, sollecitando l’atleta a ripristinare la condizione di idoneità alla pratica sportiva (mediante il conseguimento di una nuova certificazione);

2. ove non più interessata alla prosecuzione del rapporto, di beneficiare del consolidarsi dell’effetto solutorio non manifestando (con l’invio di duplice comunicazione formale di richiesta di nuovo certificato), il proprio perdurante interesse alla prestazione sportiva dell’atleta divenuto medio tempore inidoneo a renderla (per mancanza di valida certificazione).

Ciò detto, appare evidente che tale sistema non può ammettere richieste di rinnovo della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva che pervengano al calciatore prima della loro scadenza. In tale momento, infatti, stante l’ancora vigente idoneità del calciatore allo svolgimento dell’attività sportiva, la richiesta potrebbe assumere al più valenza meramente informativa (i.e. sarebbe volta a rammentare l’incombenza della scadenza) ma non esprimerebbe alcuna volontà produttiva dei sopra descritti effetti, non trovando ciò alcun supporto normativo nelle disposizioni di riferimento.

Se ne desume, con riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente reclamo, che la richiesta di rinnovo della certificazione medica pervenuta alla calciatrice Alice Fara in data 12 agosto 2021, in quanto anteriore alla scadenza della certificazione medica a quella data ancora efficace ed in possesso della società Imolese (avente scadenza in data 8 ottobre 2021), non poteva quindi ritenersi produttiva di alcun effetto ai sensi dell’art. 109, comma 1 NOIF.

Né, sebbene per ragioni diverse rispetto a quelle appena evocate, poteva attribuirsi un qualche rilievo alle richieste in tal senso pervenute alla calciatrice da parte della società Imolese, rispettivamente, in data 3 ed 11 novembre 2021.

Invero, anche al riguardo dissimilmente da quanto – errando - ha ritenuto il Tribunale, trattasi in entrambi i casi di comunicazioni pervenute alla odierna reclamante soltanto dopo che essa aveva esercitato il proprio diritto allo svincolo per inattività in data 3 novembre 2021.

Ed infatti, se rispetto alla comunicazione dell’11 novembre 2021 non si rende necessaria alcuna ulteriore considerazione per provarne la posteriorità rispetto all’esercizio del diritto allo svincolo, quanto alla comunicazione del 3 novembre 2021 appare evidente dalla documentazione versata in atti come, a fronte della manifestazione di volontà della calciatrice a svincolarsi pervenuta alla società Imolese tramite PEC invitata in pari data, quest’ultima abbia opposto la propria volontà al mantenimento del vincolo contrattuale con manifestazione di volontà trasmessa a mezzo raccomandata AR che, seppur inviata nella medesima data (alle ore 21:10 del 3 novembre 2021), è stata ricevuta dalla calciatrice-destinataria solo il successivo 20 novembre 2021 e, quindi, in un momento in cui l’effetto scaturente dalla richiesta di svincolo si era integralmente ed indefettibilmente già prodotto.

Invero, pur volendo prescindere dalla considerazione per cui l’invio in pari data (3 novembre 2021) ed in orario serale possa di per sé far propendere per la strumentalità della comunicazione della società Imolese (in termini di mera reazione alla ricevuta richiesta di svincolo, perpetrata con l’unico scopo di precostituirsi un supporto documentale atto a provare un’ulteriore richiesta di rinnovo della certificazione medica), in ogni caso non si può prescindere dal considerare la valenza recettizia di tale comunicazione (al pari della richiesta di svincolo); con la relativa conseguenza per cui essa può dirsi aver prodotto effetto nella sfera giuridica della reclamante soltanto quanto essa ne ha avuto effettiva conoscenza (i.e. all’atto del ricevimento della raccomandata, in data 20 novembre 2021) e, quindi, quando essa aveva già validamente e legittimamente manifestato la volontà di sciogliersi dal vincolo con la società calcistica.

Peraltro, anche nella prospettiva di valutare secondo un canone di concretezza l’effettiva sussistenza dell’interesse della società Imolese a conservare il vincolo contrattuale con la calciatrice reclamante, non può non rilevare la circostanza per cui, acclarato che nessuna valida ed efficace richiesta di rinnovo della certificazione medica poteva intervenire prima della naturale scadenza del certificato validamente in essere all’avvio della stagione calcistica, la società non abbia avanzato alcuna richiesta tra l’8 ottobre 2021 (i.e. la data in cui tale certificato scadeva) ed il 3 novembre 2021 ( i.e. momento in cui la calciatrice ha comunicato la richiesta di svincolo), di contro attivandosi soltanto dopo (i.e. con comunicazione del 3 novembre 2021, ricevuta il 20 novembre dello stesso anno e, poi, con missiva dell’11 novembre 2021, ricevuta in data 27 novembre 2021) che la calciatrice aveva appunto comunicato la propria volontà di svincolarsi.

Per questi motivi, assorbito quant’altro dedotto, il reclamo va accolto e per l’effetto annullata la decisione impugnata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata annulla il provvedimento di rigetto della domanda di svincolo per inattività adottato dal Comitato regionale Emilia Romagna, notificato in data 4 febbraio 2022.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                  Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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