F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 270/CSA pubblicata il 28 Aprile 2022 – ASD Team Nuova Florida 2005/SSD Cynthialbalonga

Decisione n. 270/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 256/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 256/CSA/2021-2022, proposto dalla società ASD Team Nuova Florida 2005 in data 31.03.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.8 del 31/03/2022, che ha omologato il risultato della gara Team Nuova Florida 2005/Cynthialbalonga del 06.03.2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.04.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 06/03/2022 si disputava la gara Team Nuova Florida 2005/Cynthialbalonga valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone G, terminata sul campo con il risultato di 2-3.

Solo il giorno successivo alla conclusione della gara, la società Team Nuova Florida 2005 lamentava una presunta irregolarità nelle certificazioni anti-covid di n. 5 calciatori della Cynthialbalonga (c.d. Green Pass) ed a tal fine presentava ricorso al Giudice Sportivo.

Resisteva la Cynthialbalonga con propria memoria.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.8 del 31/03/2022 il Giudice Sportivo rigettava il ricorso della Team Nuova Florida 2005 ritenendo che i Green Pass in contestazione fossero tutti validi alla data della disputa della gara del 06/03/2022 e, per l’effetto, omologava il risultato ottenuto sul campo.

Con reclamo proposto in data 31.03.2022, la società ASD Team Nuova Florida 2005 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo limitatamente alla posizione del calciatore SyKo Tom, prestando evidentemente acquiescenza per la posizione degli altri n. 4 calciatori.

In particolare la ASD Team Nuova Florida 2005 – dopo aver premesso cenni normativi in margine ai protocolli sanitari di rilascio del Green Pass – sostiene che “Come evidenziato dalla certificazione prodotta dalla società controparte relativa al calciatore Tom Syku lo stesso ha ricevuto la prima dose di vaccino in data 13/09/2021. Nessuna successiva dose è stata dallo stesso effettuata a completamento del ciclo vaccinale. Pertanto non era in possesso di un Green Pass Rafforzato”.

Chiede pertanto che questa Corte dichiari la irregolarità della posizione del calciatore Syku Tom della SSD Cynthialbalonga, per asserita violazione delle previsioni normative in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 all’interno del sistema sportivo, e per l’effetto, di comminare alla SSD Cynthialbalonga la sanzione della perdita della gara per 0-3 in favore della reclamante ai sensi dell’art.10, comma, 6 C.G.S.

La SSD Cynthialbalonga si è costituita nel presente giudizio d’appello depositando memoria difensiva con la quale ha chiesto la reiezione del reclamo e la condanna della reclamante alla refusione delle spese nei propri confronti nella misura del massimo (fino a 10 volte il contributo versato ex art.55 C.G.S.).

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 13/04/2022, il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, deve darsi atto che il presente gravame risulta circoscritto alla posizione del solo calciatore Syku Tom avendo, per fatti concludenti, la società reclamante prestato acquiescenza alla decisione di primo grado per la restante parte. Questa Corte Sportiva, inoltre, stante l’infondatezza nel merito del reclamo (di cui appreso si dirà), ritiene di poter prescindere dalla questione preliminare circa l’applicabilità o meno, alla fattispecie in esame, dell’art.10, comma 6, lett a), C.G.S. invocato dalla reclamante, a mente del quale “6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”: sussistono difatti più che fondate  perplessità sulla sussumibilità della mancata osservanza dei protocolli sanitari da parte dei calciatori, nel riportato paradigma normativo dei “calciatoriche comunque non abbiano titolo” per prendere parte alla gara.

Sta di fatto che la Corte ritiene che il reclamo sia comunque infondato e che vada confermata la decisione del Giudice Sportivo anche con riferimento alla posizione del calciatore Syku Tom, in quanto regolarmente provvisto di super Green Pass.

Il Giudice Sportivo ha statuito, in particolare, che dall’esame della documentazione allegata dalla SSD Cynthialbalonga “è dato rilevare la validità di tutte le certificazioni alla data del 9 marzo 2021 (successiva rispetto a quella della gara in epigrafe), incluse quelle dei calciatori SYKU TOM (matr.5903259) e BOLO FRANCO EMMANUEL (matr.1024854) la cui scadenza si colloca rispettivamente al 13 marzo 2022 ed all’11/03/2022”.

Orbene, come sopra riportato, la reclamante – dopo aver premesso cenni normativi in margine al rilascio del Green Pass – sostiene che “Come evidenziato dalla certificazione prodotta dalla società controparte relativa al calciatore Tom Syku lo stesso ha ricevuto la prima dose di vaccino in data 13/09/2021. Nessuna successiva dose è stata dallo stesso effettuata a completamento del ciclo vaccinale. Pertanto non era in possesso di un Green Pass Rafforzato”

L’assunto è infondato e muove dalla non provata affermazione che il calciatore in oggetto dovesse sottoporsi ad una seconda vaccinazione per potere legittimamente ottenere il Green Pass rafforzato.

Questa Corte rileva che la certificazione verde rilasciata dal Ministero della Salute documento di cui la ASD Team Nuova Florida 2005 non contesta la veridicità – fa fede fino a querela di falso e che da essa risulta che il calciatore Syku Tom (matricola 5903259) ha avuto somministrata una sola dose di vaccino in data 13/09/2021 perché una sola dose era prevista nel suo caso (1/1); il che si spiega con il fatto che il calciatore aveva in precedenza contratto l’infezione da Covid-19., come riferito in giudizio dalla società SSD Cynthialbalonga  e non contestato dalla reclamante.

Ne consegue per tabulas l’infondatezza del reclamo, non competendo peraltro a questa Corte alcun sindacato in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio del Green Pass da parte del Ministero della Salute, ma soltanto la verifica dell’esistenza della certificazione.

E per quanto qui di interesse, è dato rilevare la validità della certificazione del calciatore SYKU TOM (matr.5903259) alla data del 9 marzo 2021 (successiva rispetto a quella della gara in epigrafe), la cui scadenza si colloca difatti al 13 marzo 2022.

Quanto alla condanna alle spese richiesta dalla resistente Cynthialbalonga in danno della reclamante, deve opportunamente evidenziarsi quanto già rilevato dal Giudice Sportivo, ossia che “il Protocollo FIGC per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 rimette alla società ospitante la gestione dei processi organizzativi per l’accesso all’impianto sportivo ed il regolare svolgimento della gara, incluso la verifica del Green Pass rafforzato per tutti i componenti dei Gruppi Squadra”; ne consegue che era onere della società ospitante (ASD Team Nuova Florida 2005), la quale era deputata al controllo dei Green Pass prima della gara, di rilevare immediatamente le asserite irregolarità ed eventualmente di impedire ai 5 giocatori della SSD Cynthialbalonga lo stesso accesso all’impianto sportivo o comunque di presentare una riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara. Ciò che la reclamante non ha fatto, se non eccepire le presunte irregolarità solo il giorno successivo.

Considerata la documentale infondatezza delle denunciate irregolarità ed il comportamento complessivamente mantenuto dalla reclamante nella vicenda, sussistono i presupposti per la condanna della ASD Team Nuova Florida 2005 al pagamento delle spese in favore della SSD Cynthialbalonga, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la condanna della reclamante alle spese in favore della controparte in ragione di € 1.500,00 (millecinquecento/00). 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

  

L’ESTENSORE                                                         IL VICE PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                        Fabio Di Cagno

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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