C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/04/2018 – Delibera – Reclamo società ASD FORZA E COSTANZA 1905 Camp. Giovanissimi Reg. B Gir. E Gara del 17.03.2018 tra Forza e Costanza 1905 / Ghisalbese Calcio C.U. n. 47 del CRL datato 22.03.2018

 

  • società  ASD FORZA E COSTANZA 1905  Camp. Giovanissimi Reg. B Gir. E
  1. del 17.03.2018 tra Forza e Costanza 1905 / Ghisalbese Calcio

C.U. n. 47 del CRL datato 22.03.2018

La società ASD FORZA E COSTANZA 1905   ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che Le ha comminato  la  perdita della gara, in quanto la partita non è stata disputata perchè la stessa non ha messo a disposizione il campo di giuoco.

La reclamante sostiene che il campo di giuoco su cui doveva essere svolta la gara del 17.03.2018 doveva essere solo il campo parrocchiale n. 1 cod. 597 e che pertanto una volta verificata l'inagibiltà la partita doveva essere rinviata. Pertanto chiede che la partita venga disputata regolarmente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS ed inviato alla squadra avversaria, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

L’arbitro, infatti, che è stato sentito a chiarimenti, ha confermato quanto scritto sul referto arbitrale, e cioè che non appena verificata l'inagibilità del campo parrocchiale n. 1, chiedeva  al dirigente responsabile della ASD FORZA E COSTANZA  se il campo attiguo al n. 1 avesse  la disponibilità ed autorizzazione federale per la disputa della gara per la categoria giovanissimi Regionali B. Il Dirigente confermava che anche il campo secondario, cod. 2235 poteva essere utilizzato per la disputa della gara, come poi risultava documentalmente dal modulo firmato dalla stessa FORZA E COSTANZA con cui chiedeva di giocare indistintamente su uno dei due campi le gare interne per la categoria Giovanissimi regionali B. 

Pertanto non si capisce per quale motivo la partita anticipata del 17.03.2018 non poteva essere disputata sul campo n. 2 che era libero e praticabile.

Alla luce di quanto sopra argomentato correttamente il Giudice Sportivo ha deliberato la perdita della gara a carico della società ASD FORZA E COSTANZA.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto  e dispone l'addebito della relativa tassa.

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