C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 19/04/2018 – Delibera – Reclamo società ACCADEMIA GERA D’ADDA Camp. Juniores Prov. Gir. F Gara del 24.03.2018 tra USO Zanica / Accademia Gera d’Adda C.U. n. 38 della Delegazione di Bergamo datato 29.03.2018

Reclamo società ACCADEMIA GERA D'ADDA Camp. Juniores Prov. Gir. F

Gara del 24.03.2018 tra USO Zanica / Accademia Gera d'Adda

C.U. n. 38 della Delegazione di Bergamo datato 29.03.2018

 

La società ACCADEMIA GERA D'ADDA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica di 6 giornate nei confronti del giocatore Mattiakevin MENDOLA, lamentando che contrariamente a quanto affermato dal GS, il calciatore non avrebbe invero spinto da tergo l'arbitro e chiedendo conseguentemente la riduzione della sanzione.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Analizzato il referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, emerge in modo pacifico che il giocatore MENDOLA, dopo aver subito un'ammonizione per aver commesso un fallo in area di rigore, si avvicinava all'arbitro dandogli una spallata e urlando parolacce, insulti e bestemmie.

Considerando la gravità dell'accaduto e tenuto conto degli abituali criteri adottati da questa Corte Sportiva di Appello, il reclamo non può trovare accoglimento ed il provvedimento del GS merita di essere confermato.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il ricorso e dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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