C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/04/2018 – Delibera – Reclamo società ASD S.EGIDIO E S.PIO X Camp. 2° Categoria Gir.P Gara del 15.04.2018 tra New Castellucchio / ASD S.Egidio e S.Pio X C.U. n. 39 della Delegazione di Mantova datato 19.04.2018.
Reclamo società ASD S.EGIDIO E S.PIO X Camp. 2° Categoria Gir.P
Gara del 15.04.2018 tra New Castellucchio / ASD S.Egidio e S.Pio X
C.U. n. 39 della Delegazione di Mantova datato 19.04.2018.
La società ASD S.EGIDIO E S.PIO X ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato il calciatore SANSONE Manuele per 3 gare, lamentando che la sanzione comminata è eccessiva in relazione alla frase detta all’arbitro, espressione gergale sbagliata, ma di uso comune nei giovani d’oggi.
La Corte Sportiva d'Appello, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva.
Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che il calciatore, SANSONE Manuele, dopo una frase offensiva effettivamente non particolarmente grave veniva allontanato dal terreno di giuoco. A questo punto, però, il calciatore SANSONE Manuele ha offeso e ed insultato gravemente il direttore di gara impiegando oltre due minuti per lasciare il terreno di gioco.
Alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte si deve ritenere congrua la squalifica di tre gare comminata dal Giudice Sportivo e pertanto merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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