C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 03/05/2018 – Delibera – Reclamo società ESPERIA CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 22.04.2018 tra Cicognolese / Esperia Calcio C.U. n. 42 della Delegazione di Cremona datato 24.04.2018

Reclamo società ESPERIA CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B

Gara del 22.04.2018 tra Cicognolese / Esperia Calcio

C.U. n. 42 della Delegazione di Cremona datato 24.04.2018

 

La società  ESPERIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato la squalifica del calciatore BAGNACANI Luca per 10 gare, lamentando che i fatti non si sarebbero verificati come indicato nella delibera e che, probabilmente, si sarebbe verificato uno scambio di persona.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti del GSC, osserva.

Dal rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il giocatore abbia rivolto al direttore di gara espressioni gravemente offensive, tentando di colpire l'arbitro con una testata.

Alla luce di quanto accaduto e tenendo conto del tentativo di colpire il direttore di gara, non realizzato, anche in considerazione dei criteri abitualmente applicati da questa Corte, la sanzione deve essere lievemente mitigata.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso

RIDUCE

la sanzione a carico del sig. BAGNACANI Luca a cinque gare. Dispone l'accredito della relativa tassa.

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