C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 07/06/2018 – Delibera – Reclamo società ACD POGGESE – Torneo Faveri cat. Juniores Gara del 16.05.2018 tra Poggese / Borgo Virgilio C.U. n. 43bis della Delegazione di Mantova datato 18.05.2018

  • società ACD POGGESE – Torneo Faveri  cat. Juniores
  1. del 16.05.2018 tra Poggese / Borgo Virgilio

C.U. n. 43bis della Delegazione di Mantova datato 18.05.2018

La società ACD POGGESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato l’inibizione al Dirigente accompagnatore Sig. CALZOLARI Alessandro sino al 30.11.2018, inibizione al massaggiatore ROZZI Alessandro sino al 30.10.2018, squalifica al calciatore SANTERMOSI Alessandro sino al 31.12.2018 nonché squalifica al calciatore FREDDI Francesco sino al 30.03.2019, chiedendo per tutti i soggetti una riduzione della pena, ritenendo la stessa spropositata rispetto alla realtà dei fatti accaduti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso in modo chiaro e senza dubbi come:

- il calciatore SANTERMOSI Alessandro, a gioco fermo, sollevava di peso un giocatore avversario infortunato, tirandolo per le braccia, protestando ed insultando l’arbitro. Il calciatore veniva quindi espulso. In un secondo momento il SANTERMOSI, in mezzo ad alcuni tifosi, continuava unitamente agli stessi ad insultare e minacciare l’arbitro che lo individuava in modo preciso e sicuro. A fine partita il SANTERMOSI si recava velocemente verso il direttore di gara, insultandolo e minacciandolo nuovamente, stringendogli altresì in modo vigoroso con le due mani la divisa, oltre a strattonarlo all’altezza del petto. Intervenivano i compagni di squadra che lo allontanavo di forza. Detto grave comportamento, tenuto conto anche della categoria di appartenenza merita di essere censurato e la sanzione comminata dal GS confermata, tenuto altresì conto della sospensione delle gare per il periodo estivo.

- il calciatore FREDDI Francesco al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, minacciava ed insultava ripetutamente il direttore di gara, accompagnandolo sino allo spogliatoio, proferendo altresì nei confronti del medesimo gravi frasi discriminatorie. L’arbitro, riuscito ad entrare nello spogliatoio, sentiva il Freddi continuare a insultarlo e minacciarlo, dando pugni e calci alla porta, cercando di spingere sulla maniglia per aprire la stessa, senza riuscirci. Anche in questo caso la sanzione inflitta dal GS non può che essere confermata, tenendo sempre conto della sospensione delle gare per il periodo estivo.

- il Dirigente accompagnatore CALZOLARI Alessandro, a gioco fermo, usciva dalla sua area tecnica percorrendo tutta la linea laterale sino alla lunetta del calcio d’angolo e, arrivando a 40 cm dall’arbitro, lo insultava ripetutamente. CALZOLARI, nell’allontanarsi, incitava i calciatori della propria squadra a compiere atti di violenza verso il direttore di gara.

Alla luce di quanto sopra, tenuto altresì conto della categoria di appartenenza e del ruolo che dovrebbe avere un dirigente nell’educazione dei ragazzi, si conferma la decisione del GS.

– il massaggiatore ROZZI Alessandro, a gioco fermo, al minuto 25 del secondo tempo, protestava contro una decisione dell’arbitro, insultando lo stesso. Il direttore di gara provvedeva ad allontanare il massaggiatore il quale, al termine della partita, continuava ad insultare e minacciare verbalmente l’arbitro. Pur censurando tale comportamento, non essendo emersi atti violenti verso il direttore di gara, si ritiene di poter leggermente mitigare la sanzione.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

                                                                 RIGETTA

Il reclamo proposto per i sigg.ri SANTERMOSI Alessandro, FREDDI Francesco e CALZOLARI Alessandro, confermando le sanzioni comminate dal GS.

Contestualmente

                                                                 RIDUCE

la sanzione comminata a ROZZI Alessandro, inibendo lo stesso sino al 31.08.2018.

Si dispone l'accredito della relativa tassa.

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