C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/04/2018 – Delibera – gara del 19/4/2018 CASTIONETTO – STUBLLA CITY

gara del 19/4/2018 CASTIONETTO - STUBLLA CITY

Visti gli atti ufficiali di gara.

Visto il supplemento di rapporto e sentito in proposito il direttore di gara.

Rilevato che: - La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 29º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una grave rissa che ha avuto inizio a motivo di atti di violenza tra il calciatore della società Castionetto Mounir Khalid che a seguito di un fallo subito colpiva con un pugno al volto il calciatore della società Stublla Ballabani Michele il quale reagiva colpendo l'avversario con schiaffi e spinte: entrambi venivano perciò espulsi: il Ballabani Michele abbandonava il terreno di giuoco e poco dopo veniva fatto uscire il calciatore Mounir Khalid (che in prossimità della tribuna veniva colpito dagli spettatori con uno sputo e fatto oggetto del lancio di una bottiglietta) che raggiungeva l'avversario e lo colpiva con uno sputo ed un pugno venendo ricambiato con uno spintone ed una manata sul volto.

- A seguito di ciò quasi tutti i calciatori di entrambe le società raggiungevano i due espulsi e davano luogo ad una violenta rissa che vedeva i contendenti scambiarsi pugni, calci e spintoni nonchè l'uso nello scontro di una sedia di ferro. Solamente l'intervento dei dirigenti di entrambe le società dopo vari tentativi riusciva a di porre fine allo scontro.

- L'Arbitro non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusione e non ha potuto così distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima.

- L'Arbitro, constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro, in quanto non sussistevano le condizioni per continuare e perché avrebbe dovuto espellere tanti calciatori per cui le società sarebbero rimaste con un numero di calciatori insufficiente per continuare la gara, giustamente decideva di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 29º minuto del secondo tempo.

- Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994).

P.Q.S.

DELIBERA

 a) di comminare alle Società Castionetto e Stubbla City la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del C.G.S.;

b) di comminare alle Società Castionetto e Stubbla City la sanzione dell'ammenda pari a euro 100,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo;

c) Di squalificare per sei gare il calciatore della società Stublla Ballabani Michele, per i motivi su esposti.

d) Di squalificare per sei gare il calciatore della società Castionetto Mounir Khalid, per i motivi su esposti.

 

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